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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 18 pagine

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Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale

6 Nel caso degli oggetti «pascolo boscato fitto» e «pascolo boscato rado» si tratta di suddivisioni puramente cartografiche delle superfici dell'oggetto «pascolo boscato» giusta il capoverso 5.

7 L'oggetto «altre superfici boscate» comprende segnatamente i boschi pascolati, le zone boscate lungo le rive e i corsi d'acqua, le zone miste comprese tra il bosco e pascoli/rocce/pietraie e le zone di transizione al limite climatico del bosco, sempre che le superfici non possano essere attribuite agli oggetti «bosco fitto» o «pascolo boscato».

Art. 21 lett. b

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 22

1 Il livello d'informazione «altimetria» è formato da un modello digitale del terreno (MDT) che copre tutto il territorio.

2 Il modello consiste in un reticolo di 2 m. Il punto di riferimento del reticolo di 2 m ha le coordinate nazionali y=600 000.000 m (ascissa) e x=200 000.000 m (ordinata).

3 I Cantoni sono liberi di dedurre dal MDT ulteriori modelli altimetrici.

Art. 23

Abrogato

Art. 24 cpv. 2 (nuovo)

2 Per le zone con un valore del terreno molto esiguo e di considerevole estensione, per i quali non è richiesta una precisione e un'attendibilità conforme ai gradi di tolleranza, con l'approvazione della D+M può essere eseguito un rilevamento semplificato.

Art. 26 Competenza

1 Il Cantone stabilisce il grado di tolleranza per ogni singolo caso.

2 Il Cantone designa le zone di cui all'articolo 24 capoverso 2.

Art. 28

1 La precisione planimetrica (semiasse maggiore dell'ellisse di confidenza – ellisse d'errore medio planimetrico EMP – in cm / livello di significatività 1σ) è di: