Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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ancora pienamente le esigenze in materia di protezione dei dati, poiché continueranno a essere comunicate all'esercito le generalità di persone condannate non comprese negli effettivi dell'esercito e che, in quanto tali, non presentano alcun interesse per le forze armate. Poiché tuttavia il casellario giudiziale non comprende indicazioni sullo statuto militare degli interessati, non è per il momento possibile trovare una soluzione soddisfacente. Si sta comunque facendo il possibile per realizzare a medio termine una soluzione tecnica che consenta, mediante l'impiego congiunto dei due sistemi PISA e VOSTRA, di chiarire prima del trasferimento dei dati se una persona condannata sia o no anche un militare. Se si decidesse di interrompere la comunicazione di dati penali sino all'avvenuta realizzazione di detta soluzione tecnica, vi sarebbe il pericolo che personae non gratae, in quanto condannate per un reato, possano vedersi attribuita una funzione superiore in seno all'esercito. In considerazione delle reazioni indignate presso l'opinione pubblica in occasione di fatti analoghi sopravvenuti, eccezionalmente, in passato, l'assunzione di un simile rischio potrebbe difficilmente essere accettata dalla popolazione. Gli autori di un reato giudicato tanto grave da far sì che una loro permanenza nell'esercito sia ritenuta impossibile, non meritano che, sotto la copertura della protezione dei dati, non debbano aver luogo giustificate reazioni al reato.

Articoli 14-19

Questi articoli disciplinano ora a livello di legge, per quanto necessario sotto il profilo della protezione dei dati, il sistema d'informazione del reclutamento, finora menzionato soltanto sommariamente nell'ordinanza del 10 aprile 2002 sul reclutamento.

Articolo 16

Capoverso 2: i dati sullo stato di salute medico e psicologico sono rilevati quale base per la valutazione dello stato di salute delle persone soggette all'obbligo di leva e pertanto della loro idoneità al servizio. In campo medico si tratta di dati anamnestici (dati del colloquio), dati degli esami corporali (status), come pure di esami medicotecnici quali elettrocardiogramma, funzione polmonare, esame dell'udito, esame della vista nonché di dati di esami di laboratorio e radiologici rilevati su base volontaria. Inoltre, sono eseguiti test medico-psicologici quali un test d'intelligenza, un test di comprensione di testi nonché un questionario ciascuno per l'identificazione di malattie psichiche (test di Vetter) e per il rilevamento di fattori di rischio psicosociali (test di Schneider). I test e i questionari medico-psicologici servono unicamente da indicatore dell'opportunità di un eventuale esame da parte di uno specialista (psicologo o psichiatra). I singoli esami e test saranno disciplinati in ordinanze esecutive.

I dati rilevati concernenti la capacità di prestazione fisica e psichica nonché la personalità saranno per contro necessari in vista dell'attribuzione della persona soggetta all'obbligo di leva a funzioni speciali (per es. funzioni di conducente) e per la valutazione del potenziale per funzioni di quadro. Si tratta dei risultati dei test di fitness, dei risultati dei test psicologici (test giusta le lett. c-e) e dei questionari (potenziale per funzioni di quadro, idoneità alla funzione di conducente) nonché di indicazioni sugli interessi delle persone soggette all'obbligo di leva.