Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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numero sproporzionato di norme sulla protezione dei dati. Analogamente al disegno di legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; FF 2006 4661), con il disegno C sarà pertanto creata una propria legge federale sui sistemi d'informazione militari che trattano dati personali, la quale disciplinerà compiutamente le questioni relative alla protezione dei dati.

In un primo capitolo saranno raggruppate le disposizioni generali applicabili a tutti i sistemi d'informazione militari che trattano dati personali. Si è consapevolmente rinunciato a ripetere i principi per il trattamento già menzionati nella legge federale del 19 giungo 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Essi sono già applicabili sulla base della LPD e non devono più essere ripetuti ulteriormente in un'altra legge. Di conseguenza, in caso di un'evoluzione del diritto nell'ambito della LPD detti principi potranno essere recepiti senza adeguamento della LSIM, garantendo in tal modo che non vi siano involontariamente divergenze.

In un secondo capitolo saranno disciplinati i singoli sistemi d'informazione militari con i quali sono trattati i dati personali. Per ognuno di questi sistemi d'informazione sono stabiliti in maniera trasparente la competenza per il sistema, il compito del sistema, i dati personali contenuti nel sistema, la provenienza dei dati personali, la comunicazione dei dati e l'accesso ai dati mediante procedura di richiamo nonché la durata di conservazione dei dati. Dove necessario, si tiene conto delle particolarità dei singoli sistemi d'informazione.

Infine, in un terzo capitolo, il Consiglio federale è incaricato e autorizzato a disciplinare i dettagli relativi ai singoli sistemi d'informazione. In ogni caso, per ciascun sistema sarà allestito un regolamento per il trattamento nel senso dell'articolo 21 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativo alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11). Inoltre, saranno intraprese le modifiche necessarie di altre leggi federali.

Con le presenti formulazioni non saranno trattati più dati di quelli che oggi vengono già trattati sulla base della legge militare e delle pertinenti ordinanze (segnatamente l'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare [OOPSM; RS 512.21], l'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari [OCoM; RS 511.22], l'ordinanza del 24 novembre 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio [OAMIS; RS 511.12] e l'ordinanza del 10 aprile 2002 sul reclutamento [OREC; RS 511.11]), ma per il trattamento di tutti questi dati e per i sistemi d'informazione utilizzati a tale scopo sarà creata una base legale formale. La trasmissione di dati senza l'approvazione preventiva degli interessati sarà per contro ridotta a un'entità proporzionata.

Articolo 1

La LSIM costituisce, conformemente alla LPD, la base legale necessaria per il trattamento di dati personali nell'ambito dell'esercito e dell'amministrazione militare.

Articolo 2

Capoverso 1: i sistemi d'informazione militari devono contribuire ad adempiere i compiti legali dell'esercito e dell'amministrazione militare. Conformemente ai principi di proporzionalità e necessità, le regolamentazioni non devono essere