Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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numero) e non i dati di dettaglio (domande e risposte). I dati degli esami psicologici per rilevare la capacità di prestazione psichica non sono trattati nel MEDISA.

Articoli 24 e 25

L'autorizzazione ad accedere online ai dati del MEDISA è concessa con estrema prudenza. L'accesso online ai dati è riservato soltanto a determinati medici militari. Per l'adempimento di compiti legali e conformemente all'articolo 95b della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), è concesso l'accesso online al MEDISA a personale scelto dell'assicurazione militare. Poiché l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio, rispettivamente la verifica dell'idoneità al servizio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, avviene pure da parte di medici dell'esercito, l'espressione «idoneità al servizio» comprende in questo caso anche quella delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile. Poiché le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e quelle soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile sono assicurate presso l'assicurazione militare e per motivi tecnici, ma anche finanziari, l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio è effettuata dai medesimi medici, dopo il reclutamento è indicato il trattamento dei pertinenti dati nel sistema MEDISA esistente. Ciò ha lo scopo di creare uno stato giuridicamente equivalente per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile rispetto agli altri assicurati presso l'assicurazione militare. In tal modo potranno documentare in maniera completa le loro eventuali pretese nei confronti dell'assicurazione militare.

Articoli 26-31

Questi articoli sostituiscono gli attuali articoli 148-148b LM e disciplinano ora a livello di legge, per quanto necessario sotto il profilo della protezione dei dati, determinati contenuti che finora erano disciplinati soltanto nell'ordinanza del DDPS del 15 novembre 2001 concernente l'Istituto di medicina aeronautica (OIMA; RS 512.271.5).

Articoli 32-37

Questi articoli sostituiscono gli attuali articoli 148e e 148f LM.

Articoli 38-43

Per differenti motivi, nell'istruzione è impiegato un numero sempre maggiore di simulatori. Essi consentono di regola un'analisi informatizzata dei risultati. Affinché il successo dell'istruzione possa essere misurato, è opportuno utilizzare questa possibilità. I presenti articoli creeranno la base legale necessaria al riguardo. Il trattamento di dati personali in sistemi d'informazione di simulatori è stato dapprima introdotto a livello di ordinanza con l'articolo 33 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari. Con i presenti articoli 38-43 questa regolamentazione transitoria sarà ora ancorata in una legge in senso formale.