Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine
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considerate come norme in bianco. Evidentemente, in seno alle unità amministrativemenzionate sono autorizzate a trattare i dati unicamente le persone nel cui elenco degli obblighi figura il trattamento dei pertinenti dati per gli scopi menzionati.
In relazione con l'introduzione dei nuovi numeri d'assicurato AVS e della pertinente modifica della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), per l'utilizzazione dei numeri d'assicurato AVS nel quadro del trattamento dei dati militari sarà creata una base legale formale. Ciò è necessario poiché la modifica della LAVS permetterà l'utilizzazione dei numeri d'assicurato AVS al di fuori dell'assicurazione sociale soltanto nel caso in cui esista una base legale formale esplicita.
Capoverso 2: sotto il profilo della protezione dei dati, l'autorizzazione all'acquisizione dei dati da parte di un organo non è sufficiente perché il pertinente detentore possa, o addirittura debba, comunicare tali dati. Di conseguenza, i detentori di dati devono essere autorizzati, rispettivamente obbligati, a comunicare i dati da acquisire.
Capoverso 3: oltre ai dati assolutamente necessari per l'adempimento dei compiti, vi sono anche dati che, semplicemente, risultano utili per l'esecuzione dei compiti stessi. Questo genere di dati (per es.: numero telefonico e indirizzo e-mail, che aumentano il grado di raggiungibilità) è acquisito su base volontaria. L'organo addetto al rilevamento è obbligato a rendere attenti gli interessati al carattere volontario della comunicazione.
Capoverso 4: l'utilizzazione di immagini è indispensabile per una comunicazione verso l'esterno aperta ed efficace. Per motivi di trasparenza, con il presente capoverso sarà ancorata a livello di legge la prassi attuale della comunicazione di immagini.
Articolo 3
Capoverso 1: il trattamento dei dati da parte dell'esercito e dell'amministrazione militare deve imperativamente orientarsi ai compiti delle due istituzioni. Lo scopo di ogni sistema d'informazione è concretizzato nel corrispondente articolo. Per ogni sistema d'informazione, nel capitolo 2 è menzionato esplicitamente il gestore ed evidentemente è già stato oppure sarà allestito un regolamento per il trattamento nel senso dell'articolo 21 OLPD.
Capoverso 2: nei sistemi d'informazione militari sono in parte trattati i medesimi dati di base (segnatamente le generalità e l'incorporazione militare). Per motivi di efficienza amministrativa, i dati disponibili elettronicamente non dovranno essere immessi separatamente per ogni sistema d'informazione. Se i dati sono già disponibili in un altro sistema d'informazione, sarà ammesso procedere all'uniformazione oppure allo scambio di tali dati. Non avrebbe senso, né le persone interessate lo comprenderebbero, che questi dati siano rilevati separatamente dall'organo competente per ciascuno dei sistemi d'informazione. Un simile modo di procedere sarebbe anche costoso e contrario a una gestione pubblica efficiente. Sarà pertanto creata la base legale per consentire lo scambio di questi dati tra gli organi e i sistemi competenti. Evidentemente, detto scambio si limiterà ai dati il cui trattamento da parte di tali organi è consentito. La regolamentazione proposta non rappresenta una possibilità per comunicare liberamente tutti i dati disponibili ad altri