Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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Articoli 8-13

I presenti articoli sostituiscono gli attuali articoli 146 e 147 LM ed elevano a livello di legge, nella misura in cui ciò è necessario sotto il profilo della protezione dei dati, disposizioni contenute nell'ordinanza del 20 dicembre 2004 sui controlli militari. Il PISA è la banca dati centrale per quanto concerne l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare. Il sistema è volto al rilevamento e alla gestione del curriculum militare di ogni singolo militare, dall'obbligo di leva sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. Nel contempo il PISA serve alla gestione e al controllo degli effettivi del personale dell'esercito.

Articolo 10

I dati che servono al controllo delle pratiche sono dati che rispecchiano l'avanzamento e/o lo svolgimento di ogni singola pratica, quali le date dell'entrata di una domanda e dell'invio della corrispondente risposta, il collaboratore competente e il luogo di archiviazione degli atti.

Articolo 12

Per motivi di trasparenza, sarà ancorata a livello di legge la prassi attuale della comunicazione di dati personali ai media e dell'utilizzazione di dati personali per contrassegnare il materiale personale. La comunicazione di promozioni ai media si giustifica con il rafforzamento e la trasparenza dell'esercito di milizia. L'utilizzazione di dati personali per contrassegnare il materiale personale serve a ritrovare facilmente il detentore nel caso di oggetti persi o dimenticati. A ciò si aggiunge la necessità di creare una base legale per la comunicazione ad associazioni militari e società di tiro degli indirizzi per favorire le nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti, comunicazione sinora fondata sull'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari. Benché tale comunicazione di dati non sia conforme allo scopo precipuo del PISA, essa è più che giustificata in considerazione della stretta collaborazione tra l'Aggruppamento Difesa e le associazioni impegnate nel settore dell'istruzione e delle attività premilitari e fuori del servizio. Per controbilanciare questa possibilità di utilizzazione dei dati del PISA, ogni militare deve avere esplicitamente la possibilità di vietare la comunicazione dei dati concernenti la propria persona se ciò non è conforme ai suoi desideri.

Articolo 13

La prassi applicata finora di rispecchiare parzialmente il casellario giudiziale mediante l'immissione nel PISA dei dati dei militari relativi a sentenze di tribunali penali civili e militari sarà limitata al minimo assolutamente indispensabile. In futuro saranno registrati soltanto i dati personali che hanno portato a una decisione formale relativa al non reclutamento, alla degradazione, all'esclusione dall'esercito, all'ammissione al perfezionamento o alla promozione, a una decisione sui rischi vincolata o a una decisione sui rischi negativa. Ciò avrà tuttavia come conseguenza che in futuro, in occasione di promozioni e nuove incorporazioni, gli organi competenti dovranno ricorrere maggiormente al casellario giudiziale per poter stabilire se il militare interessato ha precedenti penali. La presente modifica impone anche un adeguamento del Codice penale svizzero (cfr. più oltre). È possibile che pure la procedura di comunicazione proposta con l'attuale disegno non soddisfi