Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

psicologici di dettaglio (domande e risposte) sono inviati, esclusivamente in forma anonimizzata per la scalatura dei differenti test, alle persone scientificamente competenti per il controllo, che provvederanno poi ad analizzarli. Nel MEDISA non vengono per contro trattati dati di dettaglio dei test (domande e risposte) riferiti a persone.

Articoli 20-25

Questi articoli sostituiscono gli attuali articoli 148-148b e disciplinano ora a livello di legge, per quanto necessario sotto il profilo della protezione dei dati, determinati contenuti che finora erano disciplinati nell'ordinanza del 24 novembre 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio (OAMIS; RS 511.12).

Articolo 22

L'idoneità al servizio e l'idoneità a prestare servizio si distinguono come segue: per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio da parte della competente commissione sanitaria, per esempio in occasione del reclutamento, alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono richiesti dei dati, rispettivamente li forniscono esse stesse. L'apprezzamento dell'idoneità al servizio in occasione del reclutamento è imperativa in quanto in seguito nel MEDISA sono trattate le pertinenti serie di dati relativi a tutte le persone soggette all'obbligo di leva. Per l'apprezzamento delle idoneità a prestare servizio in vista di un servizio imminente, denominato anche «visita sanitaria d'entrata», come pure per le cure mediche, sono trattati dati trasmessi dalla persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare al medico militare oppure ottenuti, rispettivamente forniti, dall'interessato. Questo apprezzamento non è imperativo, ma risulta ogni volta da un'indicazione medica del momento. Conformemente all'articolo 16 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1) e all'ordinanza del 10 aprile 2002 sul reclutamento (OREC; RS 511.11), il reclutamento per la protezione civile e per l'esercito avviene in comune. Di principio, l'idoneità al servizio per il servizio militare o il servizio di protezione civile è stabilita dalle commissioni per la visita sanitaria nei centri di reclutamento. Conformemente all'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'apprezzamento medico delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile (OAMP; RS 520.15), pure ogni ulteriore verifica dell'idoneità al servizio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile viene eseguita dalle competenti commissioni per la visita sanitaria e anche i relativi dati sanitari concernenti l'idoneità sono trattati nel MEDISA. Il medico in capo dell'esercito ha disciplinato in un'istruzione i criteri medici relativi all'idoneità al servizio per il servizio di protezione civile. L'apprezzamento medico dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile (eccettuati i corsi federali il cui svolgimento è già in corso) compete per contro ai Cantoni, i quali nominano a questo scopo medici di fiducia.

Il rilevamento dei dati medici e psicologici inizia già alla giornata informativa mediante la raccolta del modulo «Questionario medico» (autodichiarazione). Al reclutamento, sulla base di tale questionario hanno luogo il colloquio medico (anamnesi) e la visita medica (status). Per quanto riguarda i test medico-psicologici, occorre rilevare che nel MEDISA è memorizzato soltanto il risultato finale (un