Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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organi. Come sicurezza supplementare, lo scambio dei dati avverrà sotto cifratura (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b). L'attuale ripartizione del trattamento dei dati su numerosi sistemi d'informazione è il risultato dell'evoluzione storica. A lungo termine, la strategia informatica dell'Aggruppamento Difesa mira a concentrare i dati in pochi sistemi d'informazione.

Articolo 4

L'esercito svizzero partecipa sempre più spesso a cooperazioni militari internazionali. Qualora in tale occasione dovessero essere trattati dati personali, è necessario al riguardo una pertinente base legale. Di principio, a organi stranieri non sono comunicati dati personali.

Articolo 5

L'autorizzazione a consultare i dati, ossia all'accesso mediante procedura di richiamo, è disciplinata separatamente in funzione del sistema, delle esigenze e dei compiti legali delle autorità interessate. Per contro, nell'articolo 5 è disciplinato in maniera unitaria il diritto all'accesso ai sistemi d'informazione militari da parte dei servizi di controllo interni e di coloro che sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della manutenzione tecnica. Tale diritto d'accesso consente il corretto adempimento dei compiti. Per evitare di dovere ripetere espressamente questi diritti d'accesso per ogni sistema d'informazione, la presente disposizione è stata inserita nella parte generale.

Articolo 6

Capoverso 1: il presente capoverso rinvia a uno dei principi fondamentali della protezione dei dati: è consentito conservare i dati personali soltanto fino a quando lo richiede lo scopo del trattamento. Sono previsti limiti massimi di conservazione; essi varieranno tuttavia in funzione del sistema d'informazione. Saranno disciplinati separatamente, per lo più in un'ordinanza esecutiva (cfr. art. 86 lett. d).

Capoversi 2 e 3: la conservazione dei dati dev'essere disciplinata secondo una procedura esattamente definita. Per i dati trattati in sistemi d'informazione militari è applicabile un termine di conservazione individuale. Dopo la sua scadenza, i pertinenti dati, indipendentemente da un eventuale collegamento con altri dati, saranno cancellati (sistema statico). Se nel sistema è registrata una nuova informazione e vi è un collegamento con un'informazione già registrata, viene generato un blocco di dati. Il termine di conservazione dell'intero blocco di dati viene ricalcolato con ogni nuova informazione. Utilizzando questa procedura, i dati devono essere regolarmente sottoposti a una verifica generale. Nel corso di tale verifica ogni blocco di dati è verificato individualmente. I dati il cui termine di conservazione non è ancora scaduto, ma che da tempo non sono più necessari per lo scopo del trattamento sono cancellati o resi anonimi.

Articolo 7

I dati dei sistemi d'informazione militari devono poter essere utilizzati a fini di analisi. Tuttavia, ciò può aver luogo in ogni caso esclusivamente previa anonimizzazione dei dati.