Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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medico» e da eventuali certificati medici. Tutto ciò sarà ora stabilito in maniera trasparente.

Articolo 8

Capoverso 1: dal punto di vista del principio dell'uguaglianza e della certezza del diritto, la disposizione derogatoria attuale è formulata in maniera troppo aperta. Essa deve perlomeno descrivere sommariamente la cerchia alla quale si applica la regolamentazione, ossia occorre stabilire in quale misura potranno essere ammesse eccezioni.

Capoversi 2 e 3: la nuova articolazione dei capoversi 2 e 3 separerà più chiaramente l'inizio e la fine dell'obbligo di partecipare al reclutamento. Anche in questo caso, analogamente a quanto indicato nel commento al capoverso 1, occorre inoltre formulare in maniera più limitativa le disposizioni derogatorie.

Capoverso 4 (attuale): la relazione tra reclutamento e obbligo di prestare servizio militare è descritta all'articolo 12. Per evitare doppioni che potrebbero far sorgere malintesi, l'attuale capoverso sarà pertanto abrogato.

Articolo 9

Capoverso 1: al reclutamento, della durata di due a tre giorni, per l'apprezzamento delle persone soggette all'obbligo di leva sono rilevati dati medici più completi e differenziati per quanto riguarda lo stato di salute, la capacità di prestazione fisica e psichica nonché gli interessi personali relativamente al periodo, alla funzione e al modello conformemente al quale gli interessati intendono prestare servizio. In tal modo, da un lato si avranno meno licenziamenti medici dalle scuole reclute e, dall'altro, malattie gravi o disposizioni saranno identificate tempestivamente. Contemporaneamente vi saranno massicci risparmi sui costi (costi per cure mediche, costi economico-aziendali in caso di licenziamento anticipato dalla scuola reclute, costi dell'assicurazione militare in caso di invalidità) e una maggiore soddisfazione delle persone soggette all'obbligo di leva e più tardi dei militari per quanto riguarda la loro attribuzione.

Capoverso 2: corrisponde all'attuale capoverso 1bis.

Capoverso 2 (attuale): il reclutamento di persone soggette all'obbligo di leva che chiedono l'ammissione al servizio civile è già oggi disciplinato dagli articoli 16 e 17 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC; RS 824.0) e dall'articolo 7 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla procedura d'ammissione al servizio civile (RS 824.016). Una norma di competenza separata nella LM non è pertanto più necessaria. La regolamentazione di cui all'attuale capoverso 2 può pertanto essere abrogata.

Articolo 10

Cfr. commento all'articolo 6a.