Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine
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Articolo 11
Capoverso 1: per evitare inutili doppioni, in futuro si rinuncerà alla notificazione da parte dei Comuni d'origine. Sotto il profilo della protezione dei dati, devono essere menzionati i dati da notificare (da parte dei Comuni di domicilio).
Capoverso 2 lettere b e c: le due lettere saranno invertite per illustrare meglio dal punto vista cronologico gli eventi. Nella lettera c occorre inoltre adeguare la formulazione al nuovo articolo 6a.
Capoverso 2bis: per garantire un livello d'informazione unitario delle persone soggette all'obbligo di leva al momento del reclutamento, è necessario che in occasione delle manifestazioni informative dei Cantoni siano trasmessi contenuti simili. La Confederazione deve pertanto poter stabilire all'attenzione dei Cantoni un quadro comune per l'esecuzione delle manifestazioni informative. Al riguardo la Confederazione dovrà tuttavia continuare a concedere ai Cantoni la massima libertà di manovra.
Titolo che precede l'articolo 12 e articolo 12
Chiarimento terminologico (sostituzione dell'espressione «obbligo militare» con «obbligo di prestare servizio militare», cfr. anche commento all'art. 2). Di conseguenza, a partire dall'articolo 12 non è più disciplinato di principio l'obbligo di prestare servizio militare, ma soltanto un sottosettore di tale obbligo, ossia i servizi che devono essere prestati. La legge militare deve tenere conto di questo fatto.
In considerazione della nuova formulazione dell'articolo 59 della Costituzione federale, il testo dell'attuale capoverso 1 è ambiguo. L'obbligo di prestare servizio militare sussiste indipendentemente dal fatto che il cittadino svizzero sia stato o meno reclutato. Il reclutamento e l'idoneità al servizio constatata in tale occasione è semplicemente la condizione affinché possa essere chiamato effettivamente a prestare servizio militare. Al riguardo, il momento in cui è prestato tale servizio dipende da quando egli è stato dichiarato abile al servizio militare. Per contro, le persone inabili al servizio, pur rimanendo soggette all'obbligo di prestare servizio militare, non possono però essere chiamate in servizio militare a causa della loro inabilità. Esse adempiono il loro obbligo di prestare servizio militare pagando la tassa d'esenzione prevista dalla Costituzione federale. L'attuale testo della legge deve pertanto essere corretto. In tale contesto, è possibile rinunciare all'attuale capoverso 2 lettera a, poiché il suo contenuto sarà coperto dalla nuova sezione 4 (art. 25-27).
Articolo 13 capoversi 1 e 2, frase introduttiva
L'inizio dell'obbligo di prestare servizio militare (dichiarazione d'idoneità) è già stabilito all'articolo 12 e non è più identico al momento stabilito dall'attuale testo del presente articolo. Il capoverso 1 sarà pertanto abrogato e la frase introduttiva del capoverso 2 sarà adeguata di conseguenza.
Articolo 20 capoversi 1 e 1bis
Capoverso 1: il disciplinamento del diritto di domandare un nuovo apprezzamento dell'idoneità al servizio, finora contenuto a livello di ordinanza, sotto il profilo della