Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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e questioni organizzative riguardanti sia gli assicuratori di cui all’articolo 68 sia l’INSAI, prevenzione degli infortuni, altre questioni di natura tecnica.

Il progetto di consultazione «Revisione dell’organizzazione dell’INSAI e inserimento dell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati nella LAINF» ha per oggetto i punti seguenti: organizzazione, responsabilità, vigilanza, controllo e classificazione dei conti dell’INSAI, attività accessorie, assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati.

Le spiegazioni riguardanti le ripercussioni, il programma di legislatura, il rapporto con il diritto internazionale e la costituzionalità verranno esposte contemporaneamente per entrambi i progetti.

2 Adeguamento della LAINF ai requisiti di una moderna assicurazione sociale

2.1 Cerchia delle persone assicurate

Come già avviene attualmente, soltanto le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente soggiacciono all’assicurazione obbligatoria, mentre quelle che esercitano un’attività lucrativa indipendente possono assicurarsi solamente su base volontaria. Poiché l’assicurazione contro gli infortuni è un’assicurazione per le persone che esercitano un’attività lucrativa (indennità giornaliere e rendite sostituiscono la perdita di guadagno), ne consegue che la LAINF esclude casalinghe e casalinghi, bambini e persone che non esercitano più un’attività lucrativa.

Conformemente al diritto vigente, l’assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore comincia o avrebbe dovuto cominciare l’attività in virtù dell’assunzione, in ogni caso però dal momento in cui egli s’avvia al lavoro. L’assicurazione contro gli infortuni non professionali termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario. L’applicazione di tali disposizioni porta talvolta a difficoltà e in particolare può anche condurre a lacune contributive, soprattutto se il rapporto di lavoro inizia con ferie o se si cambia datore di lavoro. Per ovviare a tale inconveniente è prevista una modifica della copertura assicurativa.

Basandosi su una proposta della commissione di esperti, dovrebbe permanere la possibilità di prolungare mediante intesa speciale l’assicurazione contro gli infortuni non professionali. In considerazione delle difficoltà pratiche incontrate nell’applicazione dell’attuale normativa, è però previsto di sostituire il termine espresso in giorni con uno espresso in mesi.

In conformità con l’attuale diritto, può capitare che una persona assicurata in Svizzera che subisce un infortunio all’estero vi sia assicurata obbligatoriamente anche là. In simili casi, è sostanzialmente l’assicurazione contro gli infortuni estera tenuta a prestazioni in vece di quella svizzera, così da evitare una doppia assicurazione. L’applicazione di questa normativa può a volte portare a situazioni insoddisfacenti. L’Accordo sulla libera circolazione delle persone dovrebbe però ridurre notevolmente il numero di detti casi. A tali condizioni, è giustificato mantenere la sospensione dell’assicurazione in caso di assoggettamento a un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni estera.