Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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si chiede di introdurre in questo settore una limitazione di dieci anni, un periodo durante il quale gli assicurati potrebbero fare valere il loro diritto a prestazioni in caso di ricadute e conseguenze tardive. Si afferma che queste eventualità celano enormi rischi finanziari e che è molto difficile valutarli correttamente. Il progetto di revisione prevede di mantenere lo status quo e non introdurre alcuna limitazione temporale, poiché una modifica in tal senso avverrebbe a scapito dell’assicurazione sociale malattie. Si porrebbe inoltre la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni professionali.
Oggi la LAINF copre in maniera illimitata i sinistri di vasta portata (ad es. rischi dovuti a guerre o catastrofi). Gli assicuratori privati che partecipano alla gestione della LAINF durano però fatica a trovare riassicuratori per simili rischi. Causa l’esigenza di approntare il capitale necessario (disposizioni miranti alla solvibilità degli assicuratori privati), una copertura illimitata non è praticamente più finanziabile. La questione dell’introduzione di un tetto contributivo massimo nella legge si pone con meno urgenza per l’INSAI che per gli assicuratori di cui all’articolo 68 LAINF, non essendo l’INSAI soggetta alle stesse regole degli assicuratori privati. Qualora dovesse venire introdotto un tetto massimo, esso dovrebbe però applicarsi anche all’INSAI. Il Consiglio federale propone di limitare la copertura da parte degli assicuratori in caso di sinistri di vasta portata e di fissare il tetto massimo per l’INSAI e per l’insieme degli altri assicuratori a un miliardo di franchi per ciascun evento.
2.3 Prestazioni assicurative
2.3.1 Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese
Oggi l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio, che deve essere fornita in conformità con lo scopo, ossia condurre a un netto miglioramento dello stato di salute dell’assicurato. L’assicurazione assume solamente le cure scientificamente riconosciute, non sussiste alcun diritto all’assunzione di una cura non economica.
Le attuali disposizioni di legge non menzionano la cura ambulatoria negli ospedali. Al fine di consentire la conclusione di convenzioni tariffali con questi ultimi per simili cure, la lista deve essere completata di conseguenza.
Oggi il Consiglio federale può fissare le condizioni relative al diritto alle cure domiciliari e la loro entità. Questa normativa contraddice però le convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Conformemente al Codice Europeo di Sicurezza Sociale (CESS) e alla Convenzione n. 102 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente le norme minime della sicurezza sociale (Convenzione OIL
n. 102), le cure mediche comprendono le cure infermieristiche, a prescindere che vengano fornite a domicilio, in un ospedale o in un altro istituto medico. In virtù di queste convenzioni, le cure a domicilio devono essere assunte senza che l’assicurato debba partecipare alle spese.
2.3.2 Prestazioni in contanti
Guadagno assicurato
Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il guadagno considerato nel fissare le indennità giornaliere e le rendite è sempre stato limitato in modo che uni-