Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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2.2 Rischi assicurati
Il progetto di revisione non propone novità di grande portata in questo settore. Secondo l’attuale diritto, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali. Il Consiglio federale è stato autorizzato a estendere la protezione assicurativa alle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (quali le rotture dei legamenti e gli strappi muscolari). L’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)5 ne contiene un elenco esaustivo. Secondo la normativa in vigore dal 1998, le lesioni corporali chiaramente riconducibili a una malattia o a una degenerazione (ad es. processo d’invecchiamento biologico) di massima non vengono coperte dall’assicurazione contro gli infortuni. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha però messo in dubbio detta normativa, ritenendo che in caso di influsso esterno sul corpo umano non si possa parlare di lesione corporale a seguito di chiara malattia o degenerazione. Questa giurisprudenza porta talvolta a difficoltà per gli assicuratori infortuni e a incertezze tra gli assicurati. Per tale motivo viene proposta una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Per le lesioni corporali designate nell’elenco si parte dal presupposto che vi sia una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio che deve assumere l’assicuratore infortuni, che però può liberarsi dal suo obbligo di prestazione se è in grado di provare che la lesione corporale è chiaramente riconducibile a malattia o logorio.
Conformemente alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)6, è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. In caso di lesioni dentarie che si verificano durante la masticazione è però molto difficile fornire la prova di un influsso esterno straordinario. Di regola, i costi di trattamento non sono molto elevati, non così però quelli amministrativi. Le controversie tra assicuratori e assicurati sono relativamente frequenti e il rischio di abusi assai grande. Per tale ragione, il progetto di revisione prevede di non accordare più prestazioni assicurative in caso di lesioni dentarie che si verificano durante la masticazione.
La problematica degli infortuni che accadono mentre si esercita un’attività lucrativa indipendente non assicurata a titolo volontario ha portato a numerose dispute. In pratica questi infortuni sono assunti dall’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Il fatto che i rischi connessi all’attività lucrativa indipendente siano accollati a questo ramo assicurativo è talvolta giudicato come contrario al sistema. Si avanza che le persone, le quali, in aggiunta alla loro attività lucrativa dipendente, esercitano un’attività lucrativa indipendente, hanno la possibilità di assicurarsi a titolo volontario per quest’ultima e di massima ne devono portare le conseguenze se si astengono dal farlo. Ma occorre constatare che, di regola, i rischi legati all’esercizio di un’attività lucrativa (sia essa indipendente o dipendente) sono inferiori a quelli che si corrono nel tempo libero. È perciò ragionevole inserire nella legge la soluzione adottata in pratica.
Le prestazioni assicurative sono effettuate non soltanto per l’infortunio iniziale, bensì anche in caso di ricadute e conseguenze tardive. Tocca all’assicuratore competente per l’infortunio iniziale effettuare prestazioni in questi casi. Da alcune parti