Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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Articolo 20 capoversi 2bis e 2ter
Capoverso 2bis: secondo il diritto vigente, le rendite di invalidità, di vecchiaia e di superstiti dovute o versate da un’assicurazione sociale estera non sono prese in considerazione nel calcolo delle rendite complementari. Una persona che ha versato contributi per svariati anni all’estero prima di venire a lavorare in Svizzera riceverà in caso di infortunio, oltre alla rendita complementare calcolata secondo l’articolo 20 capoverso 2, una rendita dell’assicurazione per la quale aveva versato contributi prima di venire in Svizzera. Dato che questa situazione può, a seconda dei casi, comportare sovrindennità considerevoli, è opportuno d’ora in poi tenere conto nel calcolo delle rendite complementari anche le rendite di invalidità, di vecchiaia e di superstiti dovute o versate da assicurazioni di sicurezza sociale estere.
Capoverso 2ter: il disciplinamento vigente secondo cui le rendite di invalidità (rendite di base o rendite complementari) dell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria sono versate senza riduzione oltre il raggiungimento dell’età di pensionamento comporta secondo le circostanze sovrindennità che devono essere corrette (v. le spiegazioni nel n. 2.3.2). Si propone che se l’assicurato raggiunge l’età di pensionamento ai sensi della legislazione sull’AVS, la rendita di invalidità e la rendita complementare, incluse le indennità di rincaro, siano ridotte in funzione dell’età dell’assicurato al momento dell’infortunio.
Articolo 22
La rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria non è più riveduta se si può supporre che l’avente diritto abbia definitivamente lasciato la vita attiva. Tale è sempre il caso quando raggiunge l’età ordinaria di pensionamento o beneficia di una rendita intera di vecchiaia dell’AVS. Per evitare di dover modificare la legge a ogni revisione dell’AVS, non viene più menzionata un’età a partire dalla quale è raggiunta l’età di pensionamento
Articolo 24 capoverso 2 secondo periodo
L’indennità per menomazione dell’integrità è versata di principio al momento in cui è determinata la rendita di invalidità o, se l’incapacità di guadagno è totale, al termine della cura medica. L’avamprogetto prevede che il nostro Consiglio può, in casi speciali, stabilire una norma diversa. Questo è il caso in particolare per le vittime dell’amianto. Questa malattia può essere accertata solo dopo molti anni e nella maggior parte dei casi non è versata nessuna rendita di invalidità. Inoltre, la cura medica deve essere continuata fino alla morte. L’assicurato ha perciò diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità solo se verrà introdotta una regola speciale.
Articolo 29
Il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente.
Il capoverso 2 vigente deve essere abrogato perché non è più conforme al diritto del matrimonio e al diritto internazionale. Secondo il nuovo diritto del matrimonio, la pubblicazione della domanda di matrimonio è stata soppressa e sostituita dalla domanda, presentata dagli sposi all’ufficiale di stato civile del domicilio di uno di essi,