Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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di aprire una procedura preparatoria in vista del matrimonio. Inoltre, il diritto internazionale (convenzione OIL n. 10215 e CESS16) non subordina a condizioni di questo tipo il diritto del coniuge superstite alle prestazioni per superstiti. La sola possibilità ammessa da queste convenzioni per ridurre o rifiutare prestazioni al coniuge superstite è il caso in cui quest’ultimo viva in concubinato.

Nel nuovo capoverso 2, che corrisponde al capoverso 3 attuale, si mantiene il principio secondo cui il coniuge superstite ha diritto alla rendita se diventa incapace di guadagno o se diventa invalido – oggi almeno per i due terzi – nei due anni successivi alla morte dell’assicurato. Il grado d’invalidità richiesto è tuttavia adattato alla regolamentazione in vigore nell’AI, secondo cui occorre un’invalidità del 70 per cento almeno per aver diritto a una rendita intera d’invalidità.

Il capoverso 3 corrisponde al capoverso 4 attuale.

Il capoverso 4 (nuovo) sancisce a livello di legge, allo scopo di chiarire la situazione, la prassi secondo cui il coniuge superstite di un assicurato vittima di un infortunio che non da diritto a una rendita di invalidità in virtù della presente legge non ha diritto a una rendita di superstite se l’assicurato è deceduto in seguito ai postumi di un infortunio che non dà diritto a una rendita d’invalidità dopo aver raggiunto l’età del pensionamento secondo il diritto dell’AVS.

Il capoverso 5, non conforme al diritto internazionale, deve essere abrogato. Infatti, secondo il diritto internazionale non è possibile ridurre o rifiutare pretese del coniuge superstite se quest’ultimo ha gravemente trascurato i suoi obblighi nei confronti dei figli.

Il vigente capoverso 6 viene spostato nell’articolo 29a (nuovo), che disciplina l’inizio e la fine del diritto del coniuge superstite.

Articolo 29a Inizio e fine del diritto

Questa disposizione tratta dell’inizio e della fine del diritto del coniuge superstite. Essa riprende per l’essenziale il disciplinamento attuale. Il capoverso 2 lettera d aggiunge qualche precisazione, in particolare che il coniuge superstite incapace di guadagno conserva il suo diritto a una rendita (art. 29 cpv. 2) soltanto se il grado di invalidità non scende al di sotto del 70 per cento.

Articolo 37 capoverso 3

Contrariamente all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, che tuttavia sanziona un comportamento più grave, la presente disposizione prevede nel suo tenore attuale che le prestazioni in contanti possono essere ridotte in modo definitivo, e non soltanto temporaneamente, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. In teoria, la sanzione potrebbe dunque risultare più pesante in caso di incendio senza dolo che in caso di incendio intenzionale. Per sopprimere questa contraddizione, che d’altronde è contraria alla volontà del legislatore il quale intendeva mantenere la norma esistente prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre modificare il capoverso 3 in modo che le prestazioni in contanti possano essere sempre ridotte in modo definitivo, a prescindere dal fatto che l’assicurato

15 RS 0.831.102

16 RS 0.831.104