Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

tenuti a riprendere le strutture uniformi per tutta la Svizzera fissate per l’assicurazione malattia obbligatoria. Per quanto concerne l’importo delle tariffe, si deve tener conto dei diversi interessi di ciascuna assicurazione sociale.

Capoverso 4: gli assicuratori hanno istituito la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM) per preparare le convenzioni da stipulare con i fornitori di prestazioni e concludere tali convenzioni, nonché per disciplinare tutte le questioni di principio legate alla definizione delle tariffe mediche che si pongono agli assicuratori dell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria. Tale commissione è ora menzionata nella legge. Per garantire il coordinamento con le altre assicurazioni sociali, partecipano alle sedute della commissione anche rappresentanti dell’assicurazione militare (AM) dell’assicurazione invalidità (AI). Gli assicuratori LAINF, rappresentati dalla CTM, dall’AM e dall’AI, concludono di regola insieme le convenzioni con gli istituti ospedalieri e con le associazioni professionali mediche e paramediche.

Capoverso 5: esso corrisponde al vigente capoverso 2.

I nuovi capoversi 6 e 7 corrispondono ai vigenti capoversi 3 e 4.

Articolo 58

Dato il nuovo nome e la nuova ditta attribuita all’INSAI dall’articolo 9a, occorre modificare di conseguenza l’articolo 58.

Articolo 59a Contratto-tipo

Capoverso 1: il contratto tipo previsto dall’articolo 93 OAINF e oggi in uso non si fonda su una base legale esplicita. Questa lacuna è colmata dalla presente disposizione.

Capoverso 2: secondo il contratto tipo oggi in uso, le aziende assicurate possono recedere dal contratto mediante un preavviso di tre mesi prima della scadenza. Di contro, esse non hanno questa possibilità in caso di modifica tariffale. Tuttavia, esse possono fare opposizione contro la classificazione iniziale nelle classi e gradi della tariffa dei premi o contro la modifica di tale classificazione (art. 124 lett. d OAINF). In caso di mera modifica del grado dei premi, le aziende non hanno però diritto di disdetta né possibilità di fare opposizione. Questa regolamentazione è resa ancor più discutibile per il fatto che la modifica del grado dei premi è comunicata all’assicurato verso la fine di ottobre (art. 113 cpv. 3 OAINF), dunque dopo la scadenza del termine di disdetta di fine settembre.

La regolamentazione vigente non ha più ragione d’essere, poiché gli assicuratori LAINF privati si sono impegnati nei confronti della Comco a calcolare e applicare a partire dal primo gennaio 2007 tariffe di premi individuali per ciascuna compagnia. Considerata la concorrenza che verrà a crearsi e in particolare nell’interesse degli assicurati, occorre introdurre un diritto di disdetta esercitabile anche in caso di modifica tariffale (con o senza modifica della classificazione in classi e gradi), salvo per quanto concerne i supplementi di premio destinati al finanziamento dei contributi di rincaro e di prevenzione degli infortuni.

Il capoverso 3 corrisponde per l’essenziale il capoverso 2 dell’articolo 93 OAINF.