Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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Articolo 60
L’organizzazione di consultazioni in un sistema imperniato sulla competitività con tariffe di premi liberalizzate (cfr. n. 2.3.8) non è più immaginabile, se non altro perché verrebbero date alla concorrenza informazioni premature. Inoltre, le associazioni interessate rischierebbero di trovarsi presto sommerse dalle consultazioni. L’introduzione di un diritto di disdetta in caso di modifica delle tariffe è più utile agli interessi delle aziende assicurate che le consultazioni. Non avrebbe nessun senso mantenere questa disposizione soltanto per la Suva. Per quest’ultima, la consultazione interviene nel quadro dei negoziati in seno al consiglio d’amministrazione o al consiglio di vigilanza, che sono composti in modo paritetico. Sulla base di queste considerazioni, proponiamo di abrogare la disposizione.
Articolo 66, titolo e capoverso 1 lettera e
Disattendendo la raccomandazione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica, il Consiglio nazionale ha dato seguito l’11 maggio 2006 all’iniziativa parlamentare Baumann J. Alexander (04.474). Tale iniziativa chiede di completare l’articolo 66 con il seguente capoverso 2:
«Il Consiglio federale può dispensare dall’obbligo di assicurarsi presso l’INSAI (ora: Suva n.d.tr.) le aziende che ne fanno richiesta che adempiono solo in minima parte le condizioni di cui al capoverso 1, a decorrere dall’inizio di un anno civile. La deroga è disciplinata mediante ordinanza e ha effetto un anno dopo la sua entrata in vigore.»
La maggioranza del Consiglio nazionale ha reputato che il legislatore non abbia tenuto sufficientemente conto nella formulazione dell’articolo 66 del cambiamento di funzione, ragione per cui entrano ora nel settore di competenza della Suva anche aziende che adempiono solo in parte i criteri.
La LAINF non stabilisce mediante una clausola generale quali lavoratori sono assicurati presso la Suva. L’articolo 66 stabilisce invece l’elenco delle aziende e amministrazioni i cui lavoratori rientrano nella sua competenza. Le disposizioni d’applicazione contenute nell’ordinanza forniscono precisazioni in merito alle aziende enumerate nella legge. Le eccezioni all’obbligo di stipulare l’assicurazione presso la Suva non devono dunque essere disciplinate nell’ordinanza. Inoltre, l’utilizzazione dell’espressione «solo in minima parte», nozione nuova, indefinita e che richiede di essere interpretata, non è atta a rafforzare la certezza del diritto. Con la soluzione proposta dall’autore dell’iniziativa, non è poi chiaramente definito chi dovrebbe presentare la domanda d’esenzione ad assicurarsi presso la Suva, perché, non va dimenticato che l’esenzione può essere accordata soltanto a tipi o categorie di aziende, ma in nessun caso a singole aziende.
Per questa ragione, proponiamo di designare direttamente nella legge le categorie d’aziende i cui lavoratori sono esentati dall’obbligo di assicurarsi presso la Suva.
Articolo 73 capoverso 2bis
I compiti supplementari affidati alla cassa suppletiva dal nuovo articolo 90a devono essere menzionati espressamente.