Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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Articolo 75 capoverso 1

La norma attuale accorda alle amministrazioni pubbliche dei Cantoni, Distretti, Circoli, Comuni e altri enti di diritto pubblico il diritto di scegliere una sola volta, entro un termine fissato dal nostro Consiglio, per il personale non già assicurato all’INSAI in virtù dell’articolo 66 capoverso 1 lettera q, tra l’INSAI e uno degli assicuratori designati nell’articolo 68. Questa norma è stata fonte di problemi (v. le spiegazioni nel n. 2.3.4). Questo diritto d’opzione potrà ora essere esercitato ogni tre anni. Le questioni di dettaglio, quali la procedura e i particolari, saranno disciplinati dal nostro Consiglio.

Articolo 76

Fino ad ora sono state presentate alcune domande in proposito, ma non si è mai arrivati a un solo cambiamento di attribuzione. Questa situazione dipende dal fatto che non è possibile formulare criteri di portata generale che fondino in modo incontestabile una modifica di attribuzione a un assicuratore. Per questo motivo tale articolo può essere senz’altro abrogato.

Articolo 77 capoversi 2bis e 3 lettera e

Capoverso 2bis: l’articolo 66 capoverso 1 contiene l’elenco esaustivo delle aziende e amministrazioni che rientrano nel settore di competenza della Suva e il cui personale è assicurato d’obbligo alla Suva (art. 59 cpv. 1). Le persone per la cui assicurazione non è competente la Suva sono, in virtù dell’articolo 68 capoverso 1, assicurate da istituti privati d’assicurazione, da assicuratori malattia o da casse pubbliche d’assicurazioni contro gli infortuni. In questi casi il rapporto d’assicurazione è regolato dal contratto.

Non vi è tuttavia una norma che disciplini il caso in cui ci si accorga soltanto in un secondo tempo (p.es. al momento della dichiarazione d’infortunio) che l’azienda è assicurata presso un assicuratore «sbagliato». Un’azienda è assicurata presso un assicuratore «sbagliato» quando ha concluso un contratto con un assicuratore designato nell’articolo 68 mentre essa rientrerebbe nel settore di competenza della Suva o quando la Suva assicura un’azienda che non rientra nel suo settore di competenza. In simili casi, le prestazioni assicurative devono essere versate dall’assicuratore che assicurava l’azienda al momento dell’infortunio, vale a dire quello che ha percepito i premi fino a quel momento.

Questo problema si presenta soprattutto con le aziende che si trovano in una specie di «zona grigia», in altre parole per le quali non si può sempre dire con chiarezza se rientrano nel settore di competenza della Suva o di un assicuratore designato nell’articolo 68. Lo stesso disciplinamento si applicherà anche qualora un’azienda abbia modificato nel corso del tempo il suo settore d’attività a tal punto che la sua situazione non corrisponde più all’attribuzione primitiva, ma questo fatto sia rilevato soltanto nel corso dell’indagine relativa a un infortunio che si è già verificato.

Capoverso 3 lettera e: in caso di ricaduta o di postumi tardivi conseguenti a più infortuni assicurati da più assicuratori, capita, a causa della mancanza di una norma in materia, che gli assicuratori non giungano ad accordarsi sulla questione della ripartizione dei costi né su chi deve gestire il caso. Si potrebbe prevedere una ripartizione in funzione del numero di assicuratori implicati e affidare la gestione del caso all’assicuratore competente per l’ultimo infortunio. Quale sia la soluzione scelta,