Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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ratio legis, la norma è applicabile a entrambe queste categorie di lavoratori. La nuova formulazione proposta esprime meglio questo concetto.
Articolo 82a Lavori connessi con pericoli particolari
La lunga pratica degli organi d’esecuzione della sicurezza sul lavoro in materia di sorveglianza delle condizioni di sicurezza nell’utilizzazione degli strumenti di lavoro più diversi sul luogo di lavoro ha mostrato in particolare che le attività con apparecchi quali carrelli elevatori o macchine di cantiere dovrebbero essere svolti soltanto da personale che disponga di una formazione sufficiente nell’uso di apparecchi pericolosi. Ogni anno si registrano in media 14 casi di morte e 70 casi di rendita di invalidità in relazione all’uso dei principali apparecchi di lavoro mobili. Capacità particolari possono anche essere necessari per entrare in contatto con sostanze particolari (p.es. nei lavori d’eliminazione dell’amianto)
Dato che per il momento non vi è alcuna base a livello di legge per prescrivere l’obbligatorietà di una formazione per eseguire lavori che presentano rischi particolari, gli organi d’esecuzione hanno dovuto ordinarla caso per caso. È dunque opportuno istituire una base legale per introdurre un’attestazione di formazione accettata da tutti. La competenza di disciplinare la formazione e il riconoscimento dei corsi di formazione deve anch’essa essere attribuita al nostro Consiglio.
Articolo 83 capoverso 3
La pianificazione e il coordinamento delle misure di protezione collettive specifiche per i cantieri (quali le protezioni anticaduta in caso di aperture nel terreno o di terrazzamenti, la sicurezza dei ponteggi, degli ascensori di cantiere, delle gru) rivestono un’importanza capitale per gli operai che lavorano sui cantieri. In mancanza di una base legale, il committente o il suo rappresentante non potevano finora essere obbligati a svolgere i compiti di pianificazione e di coordinamento indispensabili. Questa norma colma tale lacuna.
Articolo 85 capoversi, 2bis, 3bis, 3ter e 4
Capoverso 2: la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) si compone attualmente di 9-11 membri. I partner sociali partecipano già oggi alle sue sedute, ma senza diritto di voto. Dato che è particolarmente importante nel settore della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che le misure richieste siano sostenute dai partner sociali, è opportuno che i rappresentanti di questi ultimi siano membri a parte intera della commissione. La commissione consterà dunque di dodici membri.
Capoverso 2bis: nel diritto vigente, la presidenza della commissione è attribuita a un rappresentante della Suva. Appare opportuno lasciare che la commissione elegga la sua presidenza e dunque prevedere che la commissione si costituisce autonomamente.
Capoversi 3bis t 3 ter: Secondo la regolamentazione vigente, il supplemento di premi destinato a finanziare l’attività degli organi d’esecuzione e della sicurezza sul lavoro è prelevato dagli assicuratori e trasferito alla Suva, che lo gestisce. La Suva tiene a tale scopo un conto separato (art. 87 cpv. 2). Tale conto separato è adottato dal consiglio d’amministrazione della Suva e sottoposto all’approvazione del nostro Consi-