Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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glio. Esso viene messo a disposizione della CFSL soltanto a titolo informativo. Questa regola è in contraddizione con la prescrizione che vuole che la CFSL delimiti il settore d’attività dei diversi organi d’esecuzione della sicurezza sul lavoro e che essa decide in questo contesto il budget e l’utilizzazione del supplemento di premio. L’organo responsabile non è dunque lo stesso per il budget e per i conti che ne risultano. Dato che questa situazione non sembra coerente, occorre iscrivere nella legge il principio secondo cui la CFSL adotta il conto separato della Suva a destinazione del Consiglio federale.

Capoverso 4: si tratta di una modifica puramente formale.

Articolo 87a Contributi delle aziende estere alla prevenzione degli infortuni

Benché tutte le aziende che eseguono lavori in Svizzera siano sottoposte alle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni (cfr. art. 81 cpv. 1), sussiste una lacuna giuridica per quelle che non impiegano lavoratori assicurati per legge (p.es. ditte straniere che occupano soltanto lavoratori distaccati) per quanto riguarda la loro partecipazione ai costi e la sorveglianza sull’applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni. Infatti, esse non versano premi d’assicurazione sui quali potrebbero essere riscossi supplementi di premio per la prevenzione degli infortuni. È dunque necessario stabilire espressamente come queste aziende devono partecipare ai costi della sorveglianza sull’applicazione delle norme di prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali. L’importo dei contributi versati per le aziende che non impiegano lavoratori assicurati secondo la LAINF deve essere equivalente a quello che devono versare le aziende analoghe che impiegano lavoratori assicurati. Questa modifica permette così di evitare una distorsione della concorrenza. Il nostro Consiglio avrà la competenza di disciplinare il calcolo dei contributi e la procedura di riscossione.

Articolo 88 capoverso 2, 3 e 4

Secondo il capoverso 1, gli assicuratori LAINF promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. A tale scopo essi gestiscono in comune l’Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni (upi) con sede a Berna. Quest’ultimo ha lo scopo di contribuire, mediante l’informazione e con misure generali di sicurezza, alla prevenzione degli infortuni non professionali e di coordinare gli sforzi a questo scopo. Il suo finanziamento proviene da diverse fonti, in primo luogo dai supplementi riscossi sui premi di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. Conformemente a una decisione del consiglio di fondazione dell’upi, gli assicuratori trasferiscono all’upi l’80 per cento del ricavo di tali supplementi di premio (circa 15 milioni di franchi). Di conseguenza rimangono per la prevenzione degli infortuni nelle attività di svago, soprattutto ai piccoli assicuratori, soltanto importi relativamente modesti, con i quali non è praticamente possibile finanziare programmi efficaci.

Numerosi interventi parlamentari presentati dal 2004 in poi chiedono un’ottimizzazione e un’organizzazione più trasparente degli sforzi di prevenzione. Inoltre, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica del Consiglio degli Stati ha presentato un postulato (05.3230) che chiede di verificare l’efficacia delle azioni di prevenzione, di utilizzare in modo più mirato i fondi, di semplificare la gestione delle azioni di prevenzione e di introdurre più trasparenza a livello delle responsabilità. Sono state inoltre paragonate le rispettive risorse a disposizione della