Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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prevenzione degli infortuni non professionali con quelle a disposizione della prevenzione degli infortuni professionali ed è stato chiesto di rafforzare la prevenzione nel settore dello svago. Sarebbe irrazionale che ogni assicuratore promuova programmi propri, talvolta molto modesti, di prevenzione degli infortuni nelle attività di svago. Simili campagne, per essere efficaci, devono essere coordinate e disporre di mezzi appropriati. L’upi deve dunque essere messo in grado di imporre un coordinamento nella prevenzione degli infortuni. A tal scopo, proponiamo, in analogia con l’organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro, che l’upi gestisca d’ora in poi l’insieme degli introiti dei supplementi di premio riscossi per la prevenzione degli infortuni non professionali, vale a dire che stabilisca un budget, attribuisca i mandati, tenga i conti sull’utilizzazione dei supplementi di premio e riferisca in merito al nostro Consiglio.

Articolo 90 capoverso 1

Il sistema di finanziamento oggi in vigore per le prestazioni di assicurazioni dette di corta durata (cure, indennità giornaliere) costituisce invero una forma mista (sistema modificato di ripartizione delle spese), poiché prescrive la costituzione di dotazioni «adeguate» per coprire le spese generali oltre l’anno civile in corso. In pratica, la Suva, gli assicuratori privati e le casse malati stabiliscono ognuna a modo suo ciò che è «adeguato».

Fino all’entrata in vigore della LAINF, l’INSAI giudicava adeguata una riserva compresa tra il 25 e il 33 ⅓ per cento delle spese annuali per le prestazioni di breve durata. Ma dopo il 1984 le condizioni quadro per l’INSAI sono cambiate (spostamento dei settori economici). I rischi insiti in un finanziamento secondo il sistema di ripartizione delle spese si sono manifestati chiaramente all’inizio degli anni Novanta. Da allora, l’INSAI si sforza di ottenere il pieno finanziamento dei suoi bisogni per prestazioni di breve durata sia dell’assicurazione contro gli infortuni professionali che degli infortuni non professionali. A fine 2005, quest’obiettivo era raggiunto al 77 per cento (181% delle spese di un anno). Nell’assicurazione facoltativa e in quella contro gli infortuni dei disoccupati, le dotazioni sono sempre state costituite coprendo bisogni.

Da parte loro, gli assicuratori privati hanno, fin dall’inizio della loro attività di assicuratori nell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria, reputato che, in un sistema di concorrenza, la nozione di dotazioni «adeguate» doveva essere interpretata nel senso di coprire l’interezza dei bisogni per prestazioni di breve durata.

Le casse malattia, dal canto loro, predispongono attualmente per prestazioni di assicurazione di breve durata dotazioni pari, di regola, a circa il 60 per cento delle spese di un anno.

Nella sua concezione attuale, il sistema modificato di ripartizione delle spese parte dall’ipotesi di un effettivo di assicurati sicuro e costante (perennità). Ma con la tendenza attuale verso una maggiore concorrenza, già da molto tempo questa perennità non è più garantita. Essa non lo è nemmeno per la Suva. Per questo motivo la commissione peritale incaricata della revisione della LAINF raccomanda di passare, per le prestazioni di assicurazione di breve durata, al sistema della copertura dei bisogni. Condividiamo quest’opinione e proponiamo di modificare in questo senso il tenore della legge.