Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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Articolo 90a Dotazioni supplementari per le indennità di rincaro

Le indennità di rincaro dell’assicurazione contro gli infortuni sono finanziate con le eccedenze d’interesse e, se queste ultime non sono sufficienti, secondo il sistema di ripartizione delle spese (art. 90 cpv. 3). Questo modo di finanziamento presuppone la perennità dell’effettivo degli assicurati, che non esiste per gli assicuratori designati nell’articolo 60 capoverso 1 lettera a (cfr. n. 2.3.8). Per questo motivo gli assicuratori privati e la cassa suppletiva hanno istituito autonomamente dopo l’entrata in vigore della LAINF due «fondi»18per le indennità di rincaro: uno per l’assicurazione contro gli infortuni professionali, l’altro per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Le eccedenze d’interesse sulle provvigioni a lungo termine sono accreditati al fondo corrispondente, analogamente agli interessi del fondo stesso. Le indennità di rincaro versate sono prelevate su questo fondo, al quale la Suva non partecipa.

Le autorità di sorveglianza hanno autorizzato la costituzione di un fondo destinato a finanziare le indennità di rincaro. Senza questa misura, le eccedenze d’interesse provenienti dal conto LAINF di cui gli assicuratori privati non necessitavano o necessitavano soltanto in parte all’inizio della loro attività per finanziare le indennità di rincaro sarebbero state riversate nelle risorse generali delle società d’assicurazione e la LAINF sarebbe stata privata di questi fondi.

Trattando la mozione Hochreutener «Assicurazioni infortuni. Finanziamento delle indennità di rincaro» (05.3392), il Parlamento si è pronunciato in favore del mantenimento di tali fondi e il 15 giugno 2006 ha approvato la mozione. Occorre rilevare che nella nostra risposta del 31 agosto 2005 abbiamo giudicato opportuno attribuire al fondo una base legale, ma avevamo fatta salva la possibilità di presentare un nostro progetto all’atto della realizzazione della mozione.

L’affiliazione al fondo significa oggi che i singoli assicuratori privati s’impegnano a gestire conti separati per il finanziamento delle indennità di rincaro; tali conti sono enucleati dal fondo in un conto globale. Di fatto, le cose non si svolgono dunque come chiedeva il testo della mozione, ovvero che l’affiliazione al fondo oggi facoltativa venisse dichiarata obbligatoria per tutti gli assicuratori; Gli assicuratori devono essere tenuti a gestire un conto separato per il finanziamento dei contributi di rincaro nell’assicurazione contro gli infortuni professionali e in quella infortuni nonprofessionali. Quest’obbligo deve essere iscritto nella legge.

Occorre inoltre allestire un conto complessivo di tali dotazioni destinate alle indennità di rincaro, che sia determinante per decidere i pagamenti di compensazione tra assicuratori quando la dotazione separata di uno di essi presenti un saldo negativo e per stabilire i supplementi di premio destinati alle indennità di rincaro quando le eccedenze d’interesse non sono sufficienti a coprirne il finanziamento. A che organo affidare questi compiti? Il testo della mozione propone il mantenimento della forma giuridica attuale della società semplice. Il nostro Consiglio per contro, giunge alla conclusione che la forma giuridica della società semplice non è compatibile con i compiti che devono essere affidati a questo organo. Per questa ragione, proponiamo di affidare tali compiti alla cassa suppletiva designata nell’articolo 72. Ricordiamo che quest’ultima deve già oggi garantire le prestazioni di breve e lunga durata per gli

18 Non si tratta di fondi veri e propri, poiché non vi è trasferimento di patrimonio. Al contrario, gli assicuratori costituiscono delle dotazioni e viene allestito un conto globale dell’insieme di tali dotazioni.