Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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assicuratori designati nell’articolo 68 se il datore di lavoro non ha assicurato il suo personale o se un assicuratore diventa insolvente (art. 73 cpv. 1). Per finanziare tutte le spese, la cassa suppletiva riscuote dai suoi membri contributi proporzionali ai premi incassati (art. 72 cpv. 2).
Capoverso 1: esso istituisce l’obbligo per gli assicuratori di gestire una dotazione separata per il finanziamento delle indennità di rincaro e descrive le entrate del fondo.
Capoverso 2: la cassa suppletiva di cui all’articolo 72 tiene un conto complessivo delle dotazioni destinate al finanziamento delle indennità di rincaro.
Capoverso 3: la disposizione definisce il meccanismo per la fissazione dei versamenti destinati agli assicuratori le cui dotazioni supplementari destinate al finanziamento delle indennità di rincaro presentino un saldo negativo.
Capoverso 4: la cassa suppletiva è incaricata di fissare i premi supplementari destinati alle dotazioni di rincaro che non sono coperte dalle eccedenze d’interesse ai sensi dell’articolo 92 capoverso 1 per tutti gli assicuratori privati LAINF. La riscossione di tale supplemento è obbligatoria per gli assicuratori, anche se in base ai loro conti d’esercizio essi non avrebbero dovuto riscuotere un tale supplemento.
Capoverso 5: il regolamento della cassa suppletiva disciplina i particolari concernenti l’esecuzione dei compiti di cui è incaricata. Le modifiche necessarie devono essere approvate dal nostro Consiglio (cfr. art. 72 cpv. 1).
Articolo 91 capoverso 2bis
Se un ente di diritto pubblico fa uso temporaneamente per il suo personale del diritto d’opzione previsto nell’articolo 75 LAINF e sceglie uno degli assicuratori menzionati nell’articolo 68, le parti interessate del suo personale devono pagare altri premi per le assicurazioni contro gli infortuni non professionali rispetto al personale assicurato obbligatoriamente presso la Suva in virtù dell’articolo 66 capoverso 1 lettera q. In futuro, le amministrazioni pubbliche potranno dedurre dal salario dei loro lavoratori un premio corrispondente alla media dei premi dei diversi assicuratori. La percentuale da applicare sarà calcolata dividendo per la massa salariale di tutti i lavoratori la somma complessiva dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali dovuta dall’amministrazione pubblica.
Articolo 92 capoversi 1bis, 1ter, 1quater e 2bis
In seguito all’introduzione di tariffe di premi propri per ciascuna compagnia (cfr. n. 2.3.8), occorrerà stabilire le condizioni quadro che consentano l’auspicata concorrenza e garantiscano la trasparenza indispensabile per un’assicurazione sociale obbligatoria.
Capoverso 1bis: conformemente all’articolo 79 LAINF in combinato disposto con l’articolo 105 capoverso 3 OLAINF, gli assicuratori sono tenuti ad allestire una statistica comune dei rischi. Le raccomandazioni tariffali dell’ASA si fondavano su questa statistica per la classificazione dei rischi. Questa regola deve essere mantenuta e dichiarata obbligatoria. Questo è il solo modo per le autorità di sorveglianza di garantire la trasparenza.
Capoverso 1ter: per garantire che gli assicuratori non pratichino la selezione dei rischi e anche per permettere la classificazione da parte della cassa suppletiva delle