Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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aziende che non hanno stipulato contratti LAINF, l’insieme degli assicuratori privati e delle casse malattia devono strutturare le tariffe dei premi in modo tale che tutte le aziende per le quali sono competenti possano esservi classificate in classi e gradi.

Capoverso 1quater: le autorità di vigilanza devono garantire che le tariffe di ciascun assicuratore rispettino le prescrizioni legali, ragione per cui ogni assicuratore LAINF deve sottoporre loro le sue basi di calcolo e le tariffe che ne risultano.

Capoverso 2bis: dato che la concessione di riduzioni e altri vantaggi diretti o indiretti è sempre stata in passato oggetto di discussioni, il chiarimento proposto è indispensabile. Se la concessione di tali vantaggi fosse autorizzata, si correrebbe il rischio che le riduzioni e gli altri vantaggi non siano versati alle persone che hanno pagato i premi. La trasparenza nella fissazione dei premi ne sarebbe pregiudicata. La fissazione dei premi in funzione dell’andamento individuale del rischio dell’azienda deve invece essere autorizzata.

Articolo 94 Classificazione delle aziende e degli assicurati in classi

di tariffe e nei relativi gradi

In considerazione dell’abbandono della tariffa comune di premi per gli assicuratori menzionati nell’articolo 68 capoverso 1 lettere a e c, il sistema attuale secondo cui gli assicuratori devono emanare una decisione formale al momento della classificazione iniziale delle aziende degli assicurati nelle classi e gradi di tariffa di premi e in occasione della modificazione di tali classificazioni è diventata obsoleta e deve essere abrogata (cfr. n. 2.3.8).

Articolo 99

Nella sua versione attuale, il presente articolo può suscitare problemi nei casi in cui una decisione di classificazione nella tariffa dei premi è esecutiva ma non è ancora passata in giudicato. Basta infatti che le aziende facciano sistematicamente opposizione alla decisione di classificazione affinché l’assicuratore non possa più incassare i premi o perlomeno soltanto con ritardo, poiché i conteggi dei premi non sarebbero più basati su decisioni passate in giudicato. Potrebbe derivarne una paralisi del sistema d’assicurazione. Dato che il presente articolo non garantisce, nel suo tenore attuale, il carattere esecutivo dei conteggi dei premi, occorre modificarlo.

Articolo 105 Opposizione contro i conteggi dei premi e la classificazione

in classi e gradi delle tariffe

Il fatto che possa essere fatta opposizione contro una decisione formale deriva attualmente dall’articolo 58 LPGA. Benché le decisioni di classificazione in classi e gradi delle tariffe dei premi possano già oggi essere oggetto di opposizione (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. b LAINF), occorre precisarlo espressamente.

Articolo 108 Costi della procedura di ricorso

Le procedure di ricorso in materia di assicurazioni sociali sono attualmente del tutto gratuite a livello cantonale e gratuite anche a livello federale – fino all’entrata in vigore della revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale – quando vertono sulle prestazioni di tali assicurazioni. I costi di procedura possono tuttavia, sia a livello cantonale sia federale, essere posti a carico del ricorrente che agisce temerariamente o alla leggera.