Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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Articolo 63 Consiglio di vigilanza
Il consiglio di vigilanza corrisponde per principio all’attuale consiglio d’amministrazione dell’INSAI, che conta 40 membri. Come finora, esso costituisce l’organo supremo della Suva ed è composto paritariamente di rappresentanti, da un lato, dei lavoratori assicurati e, dall’altro, dei datori di lavoro che impiegano lavoratori assicurati presso la Suva. Vi si aggiungono, come finora, rappresentanti della Confederazione, ciò che permette di nominare in seno al consiglio di vigilanza specialisti neutrali del settore medico, delle scienze attuariali, dell’economia e del diritto delle assicurazioni sociali. Tuttavia, il consiglio di vigilanza deve essere ridotto da 40 a 25 membri (dieci rappresentanti di ognuna delle parti sociali e cinque della Confederazione).
I membri del consiglio di vigilanza sono nominati dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni. Non si prevede di limitare la durata del mandato analogamente a quanto avviene per le commissioni extraparlamentari della Confederazione (dodici anni). Questa limitazione in passato è apparsa ripetutamente come un ostacolo, soprattutto per i rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei salariati, che spesso per le questioni riguardanti le assicurazioni sociali impiegano persone occupate a tempo pieno. D’altro canto, i membri del consiglio di vigilanza non dovrebbero rimanervi dopo i 70 anni d’età. Soltanto l’articolo 6a capoverso 1 lettera b della legge del 24 marzo 200029 sul personale federale (LPers; principi relativi alla rimunerazione dei membri degli organi dirigenti di stabilimenti della Confederazione) è pertinente per i membri del consiglio di vigilanza.
Il consiglio di vigilanza elegge al suo interno i sette membri del consiglio d’amministrazione, secondo il principio dell’autogestione. Le competenze rispettive dei due consigli devono essere delimitate nella legge stessa. Attualmente, la ripartizione delle competenze tra il consiglio d’amministrazione e la commissione amministrativa è definita nel regolamento organico. Le attribuzioni del consiglio di vigilanza elencate nel capoverso 4 corrispondono grosso modo a quelle dell’assemblea degli azionisti di una società anonima. Come avviene oggi, ma a differenza dell’assemblea degli azionisti nel diritto della società anonima, il consiglio di vigilanza ha la competenza di approvare l’organizzazione della Suva e il suo regolamento organico, nonché la sua strategia globale. Approva inoltre le tariffe dei premi e – nella misura in cui la Suva è competente in materia (cfr. art. 89 cpv. 1 LAINF e art. 108 OAINF)
– le basi contabili. Diversamente dal diritto vigente, il consiglio di vigilanza non deve però più controllare il conto annuo, ma soltanto approvarlo. La responsabilità della verifica dei conti compete all’ufficio di revisione.
Il consiglio di vigilanza può istituire commissioni. Non può tuttavia delegare loro la responsabilità di prendere decisioni definitive sui compiti che affida loro, come è il caso oggi per le commissioni del consiglio d’amministrazione. Queste commissioni servono soltanto per preparare le decisioni che saranno prese dal consiglio di vigilanza.
Articolo 63a Consiglio d’amministrazione
Il consiglio di vigilanza elegge al suo interno i membri del consiglio d’amministrazione. Il loro numero, ossia un massimo di nove, è fissato nella legge.