Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo
Conformemente al principio dell’autogestione delle parti sociali, il consiglio d’amministrazione è composto in modo paritetico. È verosimile che il presidente sia scelto, così come avviene attualmente, fra i membri rappresentanti la Confederazione. Questo aspetto non viene tuttavia sancito nella legge e la decisione è quindi lasciata al consiglio di vigilanza.
Quale organo direttivo supremo, il consiglio d’amministrazione ha in principio le stesse attribuzioni di quelle del consiglio d’amministrazione ai sensi del diritto della società anonima (cfr. art. 716a CO). Le sue competenze sono tuttavia limitate a favore del consiglio di vigilanza, nel senso che il consiglio d’amministrazione deve sottoporre taluni affari al consiglio di vigilanza per approvazione (strategia globale della Suva, regolamento organico, basi contabili e tariffe dei premi). Come avviene abitualmente nel diritto della società anonima, il consiglio d’amministrazione può, fondandosi sul regolamento organico, istituire comitati per eseguire le decisioni e sorvegliare gli affari. Per quanto riguarda il mandato dei membri del consiglio d’amministrazione, non devono esservi limitazioni della sua durata. La motivazione addotta a proposito del consiglio di vigilanza è ancora più pertinente in questo contesto. L’età massima per esercitare la funzione di membro del consiglio d’amministrazione risulta da quella stabilita per essere membro del consiglio di vigilanza. In seno alla Suva i membri del consiglio d’amministrazione esercitano solo questa funzione. Essi non sono occupati nell’azienda. Per questo motivo, anche in questo caso è sufficiente rinviare all’articolo 6a capoverso 1 lettera b LPers.
Articolo 64 Direzione
Nell’intento di rafforzare l’autonomia e la responsabilità degli organi della Suva, la direzione non deve più essere nominata dal Consiglio federale ma dal consiglio d’amministrazione (art. 63a cpv. 1 lett. c). Per il resto, questa disposizione corrisponde al diritto vigente.
Articolo 64a Obbligo di diligenza e di fedeltà
Autonomia e autogestione comportano pure una maggior responsabilità delle persone attive negli organi. Per questo motivo, nell’articolo 64a si stabilisce, in analogia con il diritto della società anonima (art. 717 CO), che i membri del consiglio di vigilanza, del consiglio d’amministrazione e della direzione nell’esercizio dei loro compiti hanno un obbligo di diligenza e di fedeltà.
Articolo 64b Responsabilità
Le disposizioni del diritto della società anonima sulla responsabilità degli organi devono essere applicabili per analogia ai membri del consiglio di vigilanza, del consiglio d’amministrazione e della direzione. Questa soluzione corrisponde ai principi fissati nel rapporto sul governo d’impresa del Consiglio federale, che devono applicarsi a un’istituzione autonoma e autogestita in misura maggiore di istituzioni la cui gestione strategica è affidata al Consiglio federale. La stessa disposizione si trova nell’articolo 10a capoverso 1 della legge federale del 30 aprile 199730 sull’organizzazione dell’azienda delle poste della Confederazione (LOP); anche la Posta è organizzata come un ente autonomo della Confederazione. Va detto inoltre
30 RS 783.1