Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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che la legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità non è applicabile. Questa riserva non viene menzionata per il fatto che essa già si desume dal principio secondo cui la disposizione speciale di una legge prevale sul principio generale di un’altra legge; inoltre, una simile riserva potrebbe dare adito a malintesi. La legge sulla responsabilità non si applica quando i membri di un organo danneggiano la Suva, ma è invece applicabile se la Suva, con una decisione dei suoi organi, danneggia terzi. In virtù della legge sulla responsabilità, il terzo leso può perseguire la Suva, ma non direttamente uno o l’altro dei membri dei suoi organi.
Anche il capoverso 2 corrisponde alla normativa della LOP (art. 10a cpv. 2).
Articolo 65 Rendiconto
Attualmente la LAINF prescrive unicamente che gli assicurati tengano un conto distinto per le singole branche assicurative (art. 89 LAINF). La legge non contiene però alcuna prescrizione sui principi da osservare per l’allestimento dei conti. Per gli istituti d’assicurazione privati organizzati nella forma della società anonima si applicano le prescrizioni del diritto della società anonima. La modifica proposta prevede che i principi contenuti nel diritto della società anonima (cfr. art. 662-670 CO) siano ripresi anche per la Suva. Nella LAINF si rinuncia tuttavia a far esplicita menzione delle disposizioni del CO. Occorre quindi rilevare che le prescrizioni per il rendiconto previste dal diritto della società anonima, e principalmente quelle sull’allestimento dei conti elaborate sulla base dei principi generali del diritto della società anonima, non devono essere riprese tali e quali nella LAINF, ma solo nella misura in cui ciò abbia senso. Negli ultimi anni, anche sotto l’influenza di quanto avviene negli Stati Uniti, per le società anonime sono stati elaborati standard per l’allestimento dei conti allo scopo di tutelare i diritti degli azionisti e dei creditori della società, tener conto degli interessi dei mercati finanziari e arrivare a presentare nel modo più trasparente possibile i risultati trimestrali e annuali. Tuttavia, dato che la Suva non ha azionisti e interviene sui mercati finanziari come creditore e non come debitore, non ha senso esigere che orienti l’allestimento dei conti sugli obiettivi e interessi menzionati. La questione fondamentale per l’allestimento dei suoi conti è piuttosto di sapere se le riserve prescritte dalla legge sono state costituite affinché la Suva possa adempiere i suoi impegni nei confronti degli assicurati e se i premi sono fissati in modo che la Suva possa coprire i rischi assicurati. I destinatari dei conti della Suva non sono dunque i mercati finanziari, ma gli assicurati e i loro datori di lavoro. Occorre tenerne conto nella struttura concreta dell’allestimento dei conti.
Articolo 65a Ufficio di revisione
Il mandato, lo statuto, l’abilitazione, l’indipendenza e l’attività di resoconto dell’ufficio di revisione si fondano per analogia sulle disposizioni del diritto della società anonima. Inoltre, si fa speciale menzione della verifica delle prescrizioni sul sistema di finanziamento (art. 90 LAINF), in particolare delle dotazioni supplementari richieste dalla legge. Oggi tale verifica non viene più eseguita dalla commissione di controllo delle finanze né dalla società di revisione da essa incaricata, bensì dal perito attuariale nominato specialmente a tale scopo in seno al consiglio d’amministrazione come rappresentante della Confederazione. Come ufficio di revisione entrano pertanto in considerazione soltanto società di revisione contabile che dispongono delle necessarie conoscenze in scienze attuariali.