Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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danti il diritto alle prestazioni. In vista di una liquidazione globale dei sinistri, questa può riguardare anche prestazioni delle assicurazioni LAINF complementari e delle assicurazioni d’indennità giornaliera secondo la legge federale del 2 aprile 190831 sul contratto d’assicurazione (LCA). Si può presumere che saranno soprattutto gli assicuratori con un piccolo effettivo di assicurati LAINF che saranno interessati a questa prestazione della Suva.
Prestazione di servizi per la sanità: già sotto la LAMI, l’INSAI aveva sviluppato, in collaborazione con le organizzazioni dei fornitori di prestazioni e con i Cantoni e in coordinazione con l’assicurazione per l’invalidità e l’assicurazione militare, tariffe mediche applicabili in tutta la Svizzera. In previsione dell’entrata in vigore della LAINF, nel 1983 l’INSAI aveva preso l’iniziativa di istituire con gli altri assicuratori LAINF, su base convenzionale, la CTM. La tariffa INSAI è stata per anni l’unica tariffa valida in tutta la Svizzera e ha pertanto influenzato anche altre tariffe. L’INSAI ha svolto un ruolo determinante nell’elaborazione di Tarmed e partecipa nuovamente oggi all’elaborazione di forfait per caso in funzione della diagnosi, nei trattamenti ospedalieri, nonché allo sviluppo di misure di garanzia della qualità. Tutte queste prestazioni devono avere una base legale esplicita.
Sviluppo di prodotti per la sicurezza: l’INSAI aveva già iniziato, sotto la LAMI, a sviluppare prodotti per la sicurezza in relazione con la prevenzione degli infortuni. Oggi gestisce una piattaforma che propone un assortimento di prodotti per la sicurezza e la salute. Vende, tramite un negozio Internet che gestisce direttamente e in altri negozi, essenzialmente equipaggiamenti personali di sicurezza e prodotti tecnici di sicurezza. In questo contesto vende anche prodotti di altri fornitori, se soddisfano le esigenze di qualità definite in funzione dell’obiettivo di sicurezza. È giusto che la Suva possa vendere i prodotti di sicurezza che ha elaborato direttamente, finanziando in tal modo le sue spese di ricerca. Questo crea un incentivo a mettere a punto e immettere sul mercato prodotti di questo genere, utili per la prevenzione degli infortuni. Occorre dunque istituire a tale scopo una base legale esplicita. Invece, la vendita di altri prodotti non sviluppati dalla Suva è problematica per un ente di diritto pubblico. Questa attività non deve essere permessa alla Suva.
Consulenza e formazione nell’ambito della promozione della salute nell’azienda: la promozione della salute nell’azienda è intesa a prevenire le assenze dovute a malattia, a rafforzare i potenziali di salute e a migliorare il benessere sul posto di lavoro. Essa comprende misure, incentrate sia sulla relazione di lavoro (prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro, ergonomia, organizzazione del lavoro, cooperazione) sia sul comportamento, per promuovere l’autodeterminazione in materia di salute e la responsabilità propria dei collaboratori. Va dunque oltre la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali disciplinata dalla LAINF, e anche oltre la protezione generale della salute disciplinata dalla legge sul lavoro. Tuttavia, in un concetto globale della salute sul posto di lavoro, la promozione della salute nell’azienda non può essere dissociata dalla sicurezza e dalla protezione della salute sul lavoro. Le medie e grandi aziende in particolare hanno riconosciuto l’importanza della promozione della salute nell’azienda e auspicano un sostegno supplementare. La Suva deve pertanto essere autorizzata a proporre consulenze e formazioni alle quali le aziende, le associazioni e le istituzioni potranno far capo su base volontaria e a pagamento.