Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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Gestione patrimoniale e gestione degli attivi e dei passivi per istituzioni di diritto pubblico e istituti di previdenza privati: la garanzia a lungo termine delle rendite finanziate mediante capitalizzazione implica la gestione di un considerevole patrimonio a lungo termine; l’INSAI ha dovuto occuparsene da sempre. Questa attività l’ha spinto a istituire un servizio specializzato nella gestione patrimoniale. La similitudine con la gestione dei patrimoni previdenziali delle casse pensioni è notevole. Anche altre istituzioni che devono gestire patrimoni previdenziali, ossia istituzioni di diritto pubblico e casse pensioni, devono perciò poter approfittare dell’esperienza dell’INSAI in materia di conduzione dei processi di investimento di patrimoni considerevoli.

Questa attività deve essere svolta dalle persone responsabili dei processi d’investimento presso la Suva. Occorre prestare attenzione ai limiti stabiliti dalla legge che vieta di assumere, tramite l’attività d’investimento, rischi che non corrispondono alla destinazione del patrimonio previdenziale (ad es. il rischio economico dell’impresa assicurato da una banca). Questa attività deve essere separata finanziariamente dagli affari LAINF ed essere svolta da una società anonima fondata a tale scopo e sottoposta alle prescrizioni legali in materia d’investimenti (legge sui mercati finanziari, leggi fiscali ecc.). Quanto a sapere se in questo caso anche la Suva affiderà a questa società anonima la gestione del proprio patrimonio, è una questione di politica aziendale alla quale spetta alla Suva rispondere.

Capoversi 2-6

Nel settore della prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali la Suva ha compiti sovrani (cfr. art. 85 cpv. 1). Si esige pertanto esplicitamente che le attività accessorie della Suva siano compatibili con i suddetti compiti. Questo riguarda soprattutto la consulenza e la formazione nell’ambito della prevenzione della salute nell’azienda.

Tutte le attività accessorie della Suva devono essere finanziariamente autosufficienti. La Suva deve dunque esercitarle mediante centri di prestazioni aventi ognuno un compito distinto, oppure mediante società anonime ai sensi del Codice delle obbligazioni nelle quali detiene la maggioranza del capitale e del diritto di voto. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebitate a una riserva separata della Suva. Le cliniche di riabilitazione e la gestione patrimoniale per conto di terzi devono in ogni caso essere gestite sotto forma di società anonime.

Già oggi l’INSAI collabora con altre istituzioni del settore sanitario in organizzazioni giuridicamente indipendenti che non hanno necessariamente la forma di una società anonima e nelle quali non può rivendicare la maggioranza del capitale dei voti. Come esempio possiamo citare una società anonima avente quale scopo lo scambio di dati nel settore della sanità, nella quale l’INSAI detiene oggi il 15 per cento dei voti. Partecipazioni di questo genere devono rimanere possibili. Altre partecipazioni a imprese senza legami con le attività accessorie enumerate nel capoverso 1 possono essere detenute esclusivamente a scopo di investimento.

Variante 2 (vigilanza diretta della Confederazione, art. 61-65d)

Articolo 61 capoverso 3

Viene stralciato il passaggio riguardante l’alta vigilanza esercitata dal Consiglio federale secondo l’articolo 76 LPGA, così come l’approvazione delle relazioni e dei