Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati

Secondo l'ASA, santésuisse e l'Associazione svizzera degli attuari, la regolamentazione che prevede l’obbligo di costituire delle riserve per compensare le fluttuazioni dei risultati dell’esercizio (art. 90 cpv. 4 LAINF) non è necessaria per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a LAINF visto che la solvibilità è garantita dai mezzi propri e conformemente alla sorveglianza della solvibilità in vigore (Solvency II e SST).

L'ASA ritiene peraltro che il capoverso 6 delle disposizioni transitorie dovrebbe essere inasprito – opinione condivisa da santésuisse e dall'Associazione svizzera degli attuari – nel senso che il termine transitorio dovrebbe essere applicabile unicamente agli infortuni verificatisi prima dell'entrata in vigore delle modifiche concernenti le provvigioni. Osserva inoltre che il termine di dieci anni è chiaramente troppo lungo.

Articolo 90a (nuovo) Dotazioni supplementari per le indennità di rincaro Progetto posto in consultazione

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Gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva costituiscono dotazioni supplementari separate per ciascun ramo dell'assicurazione obbligatoria al fine di garantire finanziamento delle indennità di rincaro (art. 34). Esse sono finanziate con le eccedenze d'interesse sui capitali di copertura delle rendite (art. 90 cpv. 3), con gli utili sui capitali delle dotazioni supplementari, con i pagamenti compensativi tra gli assicuratori e la cassa suppletiva (cpv. 3) e con i premi supplementari per le indennità di rincaro non coperte dalle eccedenze d'interesse (art. 92 cpv. 1).

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La cassa suppletiva tiene un conto complessivo di tutte le dotazioni supplementari separate conformemente al capoverso 1. 3

Se le dotazioni supplementari di un assicuratore presentano un saldo negativo, la cassa suppletiva fissa l'importo che gli assicuratori devono versare a titolo di compensazione proporzionalmente alle loro entrate derivanti dalla riscossione dei premi netti. 4

Se il Consiglio federale fissa un'indennità di rincaro, gli assicuratori prelevano capitale di copertura supplementare necessario dalle dotazioni supplementari separate conformemente al capoverso 1. Nella misura i cui i saldi delle dotazioni supplementari non siano sufficienti a costituire capitale di copertura, la cassa suppletiva fissa un premio supplementare per le indennità di rincaro che deve essere riscosso da tutti gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e dalla cassa suppletiva.

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I particolari sono disciplinati nel regolamento della cassa suppletiva.

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione (SZ, PLR, Comco, Unione padronale svizzera, Unione svizzera dei contadini, Unione svizzera delle arti e mestieri, SIC Svizzera, USS, Cassa suppletiva LAINF, CPT, ASA, santésuisse, Unione svizzera del metallo, Unione professionale svizzera

dell’automobile, GastroSuisse, Isolsuisse, suissetec, swissstaffing e Unione svizzera degli installatori elettricisti) sono favorevoli ad ancorare nella LAINF il fondo destinato a finanziare le indennità di rincaro creato su base volontaria dagli assicuratori privati e dalla cassa suppletiva al momento dell’entrata in vigore della LAINF. La CPT propone di mantenere la soluzione attuale. Dal canto suo, la Camera fiduciaria ritiene che questa forma di finanziamento con pagamenti compensatori tra assicuratori finirà col paralizzare la concorrenza.

Per motivi sia giuridici che finanziari e amministrativi, la maggioranza dei partecipanti si oppone tuttavia all’idea di incaricare la cassa suppletiva di cui all'articolo 72 LAINF (che è una fondazione) di allestire un conto globale. Il PLR, la Comco, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'USS, l'ASA, santésuisse, la Cassa suppletiva LAINF, l'Unione svizzera del metallo, l'Unione professionale svizzera dell’automobile, GastroSuisse, Isolsuisse, suissetec, swissstaffing e l'Unione svizzera degli installatori elettricisti propongono di affidare questo ruolo a un’associazione.

L'USS chiede che anche gli assicuratori privati versino una partecipazione alle spese di compensazione del rincaro per le rendite LAMI della Suva, spese che attualmente gravano unicamente sui conti e sui pagatori di premi dell’istituto. Gli assicuratori privati di cui all’articolo 68 non hanno un obbligo analogo, il che rappresenta un importante vantaggio comparativo. Il PS e l'USS insistono peraltro – parere condiviso anche da SIC Svizzera – affinché il capoverso 1 sia completato in modo tale che per il calcolo delle eccedenze d’interesse e dei redditi dei capitali costituiti sotto forma di provvigioni siano determinanti i redditi percepiti realmente. Per i motivi vedi l’articolo 90 capoverso 3 LAINF.

L'ASA presenta un controprogetto – proposta a cui aderiscono la Cassa suppletiva LAINF, santésuisse e l'Associazione svizzera degli attuari – che corrisponde meglio al testo della mozione Hochreutener, accettata dal Parlamento, e tiene conto delle riserve espresse dall'UFSP e dall'UFG.