Rapporto LAsi

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 93Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 26: Revoca dell’ammissione provvisoria

1 L’autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento all’Ufficio federale le circostanze idonee a sostenere la revoca dell’ammissione provvisoria.

2 L'Ufficio federale può ordinare in ogni momento la revoca dell'ammissione provvisoria se non sono più adempiti i presupposti per la disposizione della stessa giusta l'articolo 83 capoversi 2-4 LStr. Se la sua decisione non si fonda su una richiesta dell’autorità che aveva proposto l’ammissione provvisoria, deve prima consultare quest’ultima.

3 L'Ufficio federale fissa un termine di partenza adeguato a meno che non si disponga l’esecuzione immediata dell’allontanamento o dell’espulsione.

Favorevoli

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: CSP CH, GPS, SP, CVP, SVP

Cerchie interessate: VKM, CSP, SGB, Unia, SFH, AIn, Caritas, Caritas Bern, Asylbrücke Zug (cpv. 1), HEKS, SAJV, sek, SRK, UNHCR, zh.ch, Stadt ZH

Nessuna osservazione: Tdh, BVGer, CP, EKF, hotelleriesuisse, FER, Humanrights,

KKJPD/SODK, GastroSuisse, CVAM, SFM, Swiss, SAV, SSV, SGeV

GR: GR chiede di concedere alle persone ammesse provvisoriamente che svolgono un tirocinio il diritto di poter concludere la formazione. L’articolo 26 va inoltre completato stabilendo che la decisione di allontanamento entra in vigore soltanto dopo la conclusione della formazione professionale iniziata.

SG, AR: occorre precisare che la verifica «periodica» dell’ammissione provvisoria (art. 84 LStr) deve essere effettuata annualmente.

Contrari

Cantoni: Partiti:

Cerchie interessate: Asylbrücke Zug

Asylbrücke Zug: l’articolo 26 deve prevedere il diritto di essere sentiti prima della revoca dell’ammissione provvisoria. L’allontanamento non deve eseguito immediatamente.

Art. 26a (nuovo): Estinzione dell’ammissione provvisoria

L'ammissione provvisoria si estingue giusta l'articolo 84 capoverso 4 LStr, al momento della partenza definitiva dalla Svizzera. La partenza è considerata definitiva segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:

a. deposita una domanda d'asilo in un altro Stato;

b. ottiene un regolamento del soggiorno in un altro Stato;

c. soggiorna per oltre trenta giorni all'estero senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 27 ottobre 200445 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);

d. è tornato al Paese d'origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l'articolo 5 ODV;

e. si sofferma all'estero oltre la durata di validità del visto di ritorno giusta l'articolo 5 ODV;

f. notifica la propria partenza e lascia il Paese.

45 RS 143.5

- 93 -