Avamprogetto OAsi2
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine
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Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie è modificata come segue:
Titolo precedente l’art. 2
Titolo 2: Aiuto sociale e soccorso d’emergenza
Capitolo 1: Concessione delle prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza
Art. 2 Definizione delle prestazioni d’aiuto sociale e di soccorso d’emer-
genza rimborsabili
(art. 88 LAsi)2
Sono prestazioni d’aiuto sociale e di soccorso d’emergenza rimborsabili giusta l’articolo 88 della legge le prestazioni assistenziali ai sensi dell’articolo 82 della legge e dell’articolo 3 della legge federale del 24 giugno 19773 sull’assistenza.
Art. 3, titolo, cpv. 2, 3
Determinazione e concessione dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza
2
Nel caso di richiedenti l’asilo, di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni d’aiuto sociale sono rette dal diritto cantonale. Sono fatti salvi gli articoli 82 capoverso 3 e 83 capoverso 1 della legge nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza.
3
Nel caso di persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato cui è stato fissato un termine di partenza e nel caso di persone la cui ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato, la determinazio-
1 RS 142.312
2Il rimando sotto il titolo si riferisce al corrispondente articolo della legge.