Rapporto altre ordinanze LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 8 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale della migrazione

Disposizioni di esecuzione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr): Rapporto relativo ai progetti di modifiche sottoposti a consultazione dell’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, dell’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione nel settore degli stranieri e dell’asilo e della nuova ordinanza sugli emolumenti della LStr e dell’ordinanza sullo stato civile

1. Introduzione

Ad eccezione delle disposizioni dell’ordinanza sugli emolumenti, le modifiche apportate a queste ordinanze riguardano per la maggior parte adattamenti di tipo formale alla nuova LStr. L’ordinanza sugli emolumenti introduce per i cittadini di Paesi terzi emolumenti adeguati all’elevato dispendio amministrativo occasionato. Non è stato invece possibile operare un aumento generale agli emolumenti applicabili ai cittadini CE/AELS poiché il loro importo – ad eccezione dell’emolumento per il rilascio del permesso di domicilio – è fissato dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Le modifiche dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) sono presentate nel quadro della revisione parziale della LAsi poiché riguardano principalmente l’ammissione provvisoria e sono pertanto fortemente connesse all’ambito dell’asilo.

2. Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP)

Le modifiche, di tipo redazionale, riguardano la LAsi, la nuova ordinanza concernente la procedura d’entrata e di rilascio del visto, l’abrogazione dell’ordinanza concernente l’assicurazione d’un permesso di dimora per l’assunzione d’impiego e dell’ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS).

Sostituzione di un’espressione

Nell’intera ordinanza l’espressione “permesso per dimoranti temporanei” è stata sostituita con l’espressione “permesso di soggiorno di breve durata”. S’intende così correggere un’imprecisione terminologica in quanto il vecchio termine si riferisce a cittadini di Paesi terzi. Questa modifica concerne gli articoli: art. 4 titolo e cpv. 1, 2 e 4, art. 7, art. 13, art. 14 cpv. 1 e 2, art. 15 cpv. 1, art. 18 cpv. 2, art. 19 cpv. 2, art. 23 cpv. 1.

3. Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranie ri (ODV)

Alla luce dell’entrata in vigore della LStr, non è stato necessario apportare grandi modifiche alla ODV. In particolare nella ODV è abrogato l’articolo 21, che finora costituiva la base legale provvisoria del sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno a stranieri (ISR), il quale è ora regolamentato dall’articolo 111 LStr. Dell’attuale articolo 21 rimane in vigore soltanto il capoverso 6 (archiviazione). Modifiche più