Avamprogetto OAsi1
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 9 pagine
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Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza 1 dell'11 agosto 19991 sull'asilo relativa a questioni procedurali è modificata come segue:
Art. 7 (nuovo) Situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo
(art. 17 cpv. 2 e 3 LAsi)
1 Nel quadro dell’accertamento dei fatti può essere chiarito con l’aiuto di metodi scientifici se l’età indicata dal richiedente l’asilo corrisponde all’età effettiva.
2 La persona di fiducia accompagna e sostiene nella procedura d’asilo il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato.
3 L’autorità cantonale comunica senza indugio all’Ufficio federale o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.
4 Le persone incaricate dell’audizione di richiedenti l’asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.
Art. 7a (nuovo) Accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale
(art. 17 cpv. 4 LAsi)
1 In caso di domanda d'asilo depositata all'aeroporto o presso un centro di registrazione, l'Ufficio federale informa i richiedenti, per scritto o in un altro modo considerato adeguato, in una lingua loro comprensibile, circa la possibilità di farsi rappresentare o di rivolgersi a una consulenza giuridica.