Avamprogetto OAsi1

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 9 pagine

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Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza 1 dell'11 agosto 19991 sull'asilo relativa a questioni procedurali è modificata come segue:

Art. 7 (nuovo) Situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo

(art. 17 cpv. 2 e 3 LAsi)

1 Nel quadro dell’accertamento dei fatti può essere chiarito con l’aiuto di metodi scientifici se l’età indicata dal richiedente l’asilo corrisponde all’età effettiva.

2 La persona di fiducia accompagna e sostiene nella procedura d’asilo il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato.

3 L’autorità cantonale comunica senza indugio all’Ufficio federale o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.

4 Le persone incaricate dell’audizione di richiedenti l’asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.

Art. 7a (nuovo) Accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale

(art. 17 cpv. 4 LAsi)

1 In caso di domanda d'asilo depositata all'aeroporto o presso un centro di registrazione, l'Ufficio federale informa i richiedenti, per scritto o in un altro modo considerato adeguato, in una lingua loro comprensibile, circa la possibilità di farsi rappresentare o di rivolgersi a una consulenza giuridica.

1 RS 142.311