Rapporto OASA
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ufficio federale della migrazione
Disposizioni d’esecuzione concernenti la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri: Rapporto relativo all’avamprogetto di ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
1. Introduzione
1.1. Situazione iniziale
La nuova legge federale sugli stranieri (LStr) sostituisce la vigente legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).
Contrariamente alla vigente LDDS, la LStr non è più una legge quadro che disciplina importanti principi a livello di ordinanza. Ne consegue che le disposizioni su alcuni settori disciplinati finora in una delle dodici ordinanze d’esecuzione della LDDS sono state riprese direttamente nella LStr.
Cinque vigenti ordinanze relative alla LDDS sono riassunte in una nuova ordinanza adattata alla LStr, l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), per cui possono essere abrogate (art. 92 OASA). Si tratta delle seguenti cinque ordinanze:
• l’ordinanza d’esecuzione della LDDS (ODDS; RS 142.201);
• l’ordinanza concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri (RS 142.202);
• l’ordinanza concernente l’assicurazione d’un permesso di dimora per l’assunzione d’impiego (RS 142.261);
• l’ordinanza concernente la notificazione degli stranieri partenti (RS 142.212);
• l’ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS; RS 823.21).
Riassumere tutte le disposizioni esecutive relative alla LStr in un’unica ordinanza comporterebbe un atto legislativo troppo voluminoso e non facile da consultare. Ecco perché accanto alla nuova OASA, sono rimaste le altre sette ordinanze vigenti, tuttavia anch’esse adattate alla LStr:
• l’ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati
membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio
(ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP; RS 142.203);
• l’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205).
In questa ordinanza figurano ora le disposizioni sull’integrazione che finora erano contenute nell’ordinanza sull’asilo 2;