Rapporto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale della migrazione

Disposizioni d’esecuzione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranie-

ri:

Ordinanza concernente la procedura d’entrata e di rilascio del visto (revisione totale dell’ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri) – Rapporto esplicativo in merito al testo in consultazione __________________________________________________________________

1 Parte generale

La presente ordinanza concernente la procedura d’entrata e di rilascio del visto (OPEV) sostituisce l’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS). L’OPEV viene adeguata alla nuova legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr), che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2008. Al contempo vengono introdotte le modifiche necessarie in vista dell’entrata in vigore degli Accordi di associazione a Schengen.

2 Adattamento alla legge sugli stranieri

2.1 Cenni generali

Finché non entra in vigore Schengen, si intende proseguire con la prassi vigente in materia di entrata e di rilascio dei visti. Ecco perché la struttura dell’attuale OEnS è stata sostanzialmente mantenuta, e sono state introdotte soltanto le modifiche indispensabili sotto il profilo materiale.

2.2 Le singole modifiche

2.2.1 Quadro generale

Sono poche le modifiche rispetto all’OEnS. Le novità introdotte nell’OPEV riguardano in particolare:

• gli articoli 1, 4, 5 (Condizioni d’entrata e obbligo del visto);

• gli articoli 6-10 (Dichiarazione di garanzia, assicurazione di viaggio e altre garanzie);

• l’articolo 13 (Rilascio del visto);

• l’articolo 14 (Periodo di validità e durata del soggiorno);

• l’articolo 20 (Stranieri entrati legalmente);

• gli articoli 28-37 (Sorveglianza dell’arrivo all’aeroporto [Farec]).

La norma sul rilevamento delle impronte digitali (art. 8a OEnS) è stata integrata, per motivi sistematici, nell’articolo 87 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)3; infatti d’ora in avanti le impronte digitali e altri dati biometrici potranno essere rilevati anche per scopi non legati alla procedura d’entrata.

Lo stesso dicasi per gli obblighi di notificazione speciali finora disciplinati negli articoli 23 e 24 OEnS e ora spostati negli articoli 11 e 18 OASA.

1 RS 142.211.

2 RU...., RS ....

3 RS