Avamprogetto OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 5 pagine
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Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza dell'11 agosto 19991 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:
Ingresso
vista la legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr);
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19983 sull'asilo (legge sull'asilo; LAsi); visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),
Art. 1 Disposizioni generali
(art. 71 LStr)
Art. 2 Portata dell'aiuto all'esecuzione
(art. 71 lett. a LStr)
Art. 4a Convenzioni con autorità estere
(art. 48a LOGA)
Fino alla conclusione di una convenzione sulla riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative legate al ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché all’aiuto al ritorno e alla reintegrazione.