Avamprogetto OAsi3
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 6 pagine
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Ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull’asilo 3, OAsi 3)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza 3 dell’11 agosto 19991 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. d (abrogata) e f, cpv. 4 (abrogato), cpv. 6
(art. 96 LAsi e 31 LStr)
1 L’Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) gestisce, per l’adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d’informazione:
d. Abrogata
f. banca dati finanziamento asilo (Finasi);
4Abrogato
6 Nella banca dati Finasi sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfettarie giusta gli articoli 24, 26, 28 e 31 dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)2. Essa contiene i seguenti dati personali di rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, attività lucrativa e numero personale. I dati sono registrati per motivi di controllo nella banca dati Finasi per una durata di tre anni. Trascorso questo termine i documenti designati dall’Archivio federale come non degni di essere archiviati sono cancellati. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’Ufficio federale che si occupano del versamento delle somme forfettarie .
Art. 4 (nuovo) Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale
(art. 98a LAsi)
L’Ufficio federale comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale informazioni e mezzi di prova qualora sussistano seri motivi di sospettare che sia stato commesso un crimine di cui all’articolo 1 capoverso F lettere a e c della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati,.
1 RS 142.314
2 RS 142.312
3 RS 0.142.30
2005–2951