Avamprogetto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 32 pagine
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Ordinanza concernente la procedura d’entrata e di rilascio del visto (OPEV)
del ... Disegno del 28.03.07
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr),
ordina:
Sezione 1: Entrata
Art. 1 Condizioni d’entrata
1 Le condizioni d’entrata per un soggiorno esente da permesso (art. 9 dell’ordinanza del ...2 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa) sono rette dall’articolo 5 LStr.
2 I mezzi finanziari di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LStr sono sufficienti se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi il denaro contante, i depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un’assicurazione di viaggio o altre garanzie (art. 6-10).
3 Per un soggiorno esente da permesso, gli stranieri, oltre alle condizioni d’entrata di cui all’articolo 5 capoverso 1 LStr, devono adempire anche le condizioni d’ammissione specifiche previste dalla legge sugli stranieri per lo scopo di soggiorno dichiarato.
Art. 2 Obbligo del passaporto
1 Al momento dell’entrata in Svizzera, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto valido e riconosciuto. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.
2 Un passaporto è riconosciuto se:
a. da esso risultano l’identità del titolare e l’appartenenza allo Stato che lo ha rilasciato;
b. è stato rilasciato da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera; e
c. tale Stato garantisce in qualsiasi tempo il rientro dei propri cittadini.
RS ..........
1 RS 142.20.
2 RU...; RS... 2007–......