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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 14 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ufficio federale della migrazione
Disposizioni d’esecuzione concernenti la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri:
Rapporto relativo all’avamprogetto di ordinanza sull’integrazione degli stranieri (Ordinanza sull’integrazione, OIntS) ____________________________________________________________________________
1. Introduzione
Ai fini di una politica migratoria efficace, la nuova legge sugli stranieri (LStr) attribuisce molta importanza all’integrazione, intesa come pari opportunità degli stranieri di accedere alle risorse sociali ed economiche del nostro Paese (cfr. art. 4 LStr). L’integrazione di uno straniero è un criterio di valutazione importante sia per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, sia in generale per il rilascio di permessi e per le decisioni in materia di diritto degli stranieri.
La LStr stabilisce i seguenti principi essenziali dell’integrazione:
- l’integrazione è un processo reciproco che presuppone sia la volontà degli stranieri
di integrarsi, sia un atteggiamento aperto della società che li accoglie;
- la promozione dell’integrazione è un compito dello Stato per il quale va applicato il
principio del «pretendere e promuovere»;
- l’integrazione è un obiettivo a lungo termine per tutti gli stranieri che risiedono
legalmente in Svizzera e prevedono di rimanervi a lungo; include pertanto anche i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente;
- i presupposti per una buona integrazione sono in particolare delle conoscenze
linguistiche sufficienti, una formazione e un posto di lavoro (cfr. Rapporto dell’Ufficio federale della migrazione, Problemi dell’integrazione degli stranieri in Svizzera, Berna 2006);
- la promozione dell’integrazione è pertanto soprattutto un compito da svolgere
attraverso le strutture ordinarie; provvedimenti speciali per stranieri sono opportuni solo a titolo complementare e sussidiario;
- la promozione dell’integrazione si svolge in loco e ne sono in primo luogo responsa-
bili i Cantoni e i Comuni. Il compito della politica migratoria della Confederazione è di creare condizioni generali favorevoli, di aiutare i Cantoni garantendo il coordinamento e lo scambio di esperienze e di adottare in modo mirato misure di promozione complementari.
L’ordinanza sull’integrazione totalmente riveduta riunisce le disposizioni rilevanti in materia d’integrazione della legge sugli stranieri e della legge sull’asilo. In corrispondenza ai principi summenzionati essa è strutturata come segue: