Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 19 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati

5.2.3 Produzione dei documenti di viaggio (art. 59 cpv. 4 e 5 LStr)

Un Cantone (BL) chiede che in relazione all’articolo 59 capoversi 4 e 5 LStr venga precisato l’articolo 6a LDI affinché la protezione dei dati sia assicurata anche quando la produzione è delegata a terzi.

Tre Cantoni (GL, GR, TI) e un’organizzazione (ASM) esigono che prima di rilasciare un documento d’identità biometrico venga accertata in modo attendibile l’identità del richiedente. Giudicano problematico che in futuro si rilascino dei documenti di viaggio con un livello di sicurezza molto elevato, nonostante le autorità siano consapevoli che la maggior parte delle indicazioni ivi contenute possono essere false oppure che l’identità del richiedente non è stata accertata (p. es. le indicazioni di persone del settore dell’asilo). L’articolo 59 della legge sugli stranieri andrebbe quindi modificato in tal senso che un documento di viaggio sia rilasciato soltanto quando il richiedente straniero è in grado di provare la correttezza dei dati da registrare.

Un’organizzazione (Identità Svizzera) chiede che vengano registrati soltanto i dati che permettono d’identificare senza alcun dubbio il titolare. Per gli apolidi andrebbe indicata la cittadinanza precedente o il Paese di provenienza.

5.2.4 Procedura di rilascio e cooperazione tra le autorità coinvolte

Cinque Cantoni (OW, GL, ZG, ZH, TG) e quattro organizzazioni e associazioni (FUCP, ACS, UCS, ASCA) auspicano che vi sia un coordinamento delle procedure di richiesta e di produzione per il rilascio di passaporti svizzeri e di documenti di viaggio per stranieri. Questi partecipanti alla consultazione si augurano una maggiore collaborazione da parte di tutte le autorità coinvolte. Ciò comporterebbe una produzione complessivamente meno cara e consentirebbe a tali autorità una gestione più semplice.

In questo contesto due Cantoni (AG, GR) esigono che le procedure vengano elaborate comunemente dalla Confederazione e dai Cantoni e che questi ultimi siano coinvolti nei lavori di progetto in corso.

Un Cantone (BE) e un’organizzazione (CDCGP) approvano che le richieste di rilascio di un documento di viaggio per stranieri vengano anche in futuro presentate al Comune di domicilio e in seguito inoltrate all’Ufficio federale della migrazione tramite l’autorità cantonale di migrazione.

Tre Cantoni (GL, GR, TI) e un’organizzazione (ASM) sono invece dell’opinione che i moduli di richiesta non debbano essere compilati dai Comuni bensì dalle autorità cantonali competenti in materia di stranieri (in TI la polizia cantonale) oppure dall’Ufficio federale della migrazione.

Un’associazione (ACS) osserva che la registrazione dei dati biometrici andrebbe possibilmente organizzata come un servizio comodo per il richiedente, in collaborazione con le autorità cantonali competenti in materia di stranieri,.

5.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Cinque Cantoni (BE, GL, GR, SO, TI) e due organizzazioni (CDCGP, ASM) criticano che nel rapporto esplicativo sull’introduzione di documenti d’identità biometrici fossero contenute soltanto delle dichiarazioni d’intenzione riguardo ai documenti di viaggio per stranieri, mentre mancano invece delle informazioni dettagliate sull’applicazione, segnatamente sulle future procedure di rilascio e di produzione, le autorità amministrative coinvolte e i costi. Non è quindi possibile esprimere un parere definitivo sulle ripercussioni per i Cantoni e i Comuni. Secondo questi partecipanti i Cantoni e i Comuni hanno bisogno di un periodo di preparazio-