Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 19 pagine
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vra da parte delle autorità concede una certa arbitrarietà che non consente di escludere eventuali violazioni della sfera privata nonché dei diritti individuali e dell’uomo. Sussiste il rischio che i dati vengano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti, come per indagini di polizia o penali oppure da casse malati o assicurazioni che vogliono farsi un’idea sulle condizioni di salute dei loro assicurati.
La CRS giudica che a ogni persona spetterebbe quindi il diritto d’informazione e di rettifica. La protezione dei dati e la sfera privata devono sempre essere tutelate ed è quindi necessario interpellare l’incaricato della protezione dei dati. La raccolta di dati deve essere limitata all’accertamento dell’identità.
La CRS ritiene che il rilevamento dei dati vada consentito soltanto agli scopi definiti nella legislazione e che per la selezione dei dati l’unico criterio determinante debba essere se tali dati permettono d’identificare una persona. Occorre assicurare che i dati raccolti non permettano di allestire alcun profilo. Secondo la CRS i dati non devono essere salvati in una banca dati centrale, bensì registrati soltanto nel documento d’identità. Se i dati fossero comunque salvati in una banca dati, per motivi d’uguaglianza in materia di protezione giuridica, i dati di svizzeri e stranieri dovrebbero essere registrati nella medesima banca dati con gli stessi diritti d’accesso, ma con diverse autorità autorizzate ad accedere. I diritti d’accesso ai dati biometrici devono essere disciplinati a livello di legge. Nel Regolamento CE sui documenti d’identità il disciplinamento del diritto d’accesso è affidato ai singoli Stati. Secondo la CRS ciò implica il pericolo di seguire delle prassi differenti e quindi di un trattamento diseguale.
6.4 Tecniche utilizzate, aspetti legati alla sicurezza
Due Cantoni (GL, SO) osservano che prima dell’introduzione definitiva andrebbero eliminati i gravi difetti di sicurezza nell’ambito tecnico e in materia di protezione dei dati nonché considerate le richieste dei Cantoni. I difetti tecnici sono aggravati perché i passaporti biometrici verranno utilizzati in tutto il mondo e saranno validi per dieci anni. Il Cantone SO approva sostanzialmente il disegno, ma chiede con urgenza che venga migliorato seguendo le osservazioni in materia di protezione dei dati e che si facciano dei chiarimenti. Prima non potrebbe approvarlo per motivi di protezione dei dati.
Quattro Cantoni (GL, SO, BL, JU) evidenziano che le domande sui pericoli delle nuove tecnologie e sulla protezione dei dati sollevate nella consultazione del 2005 sono in gran parte rimaste irrisolte. Sono state studiate le procedure BAC e EAC (Basic e Extended Access Control), tuttavia nella cosiddetta “dichiarazione di Budapest” della rete coordinata di ricerca dell’UE “Future of Identity in the Information Society” (FIDIS), sostenuta dal Centro indipendente per la protezione dei dati di Schleswig-Holstein (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, ULD), le tecnologie e gli standard europei sono stati giudicati inadeguati. BAC e EAC sarebbero insufficienti. Secondo la dichiarazione di Budapest i difetti più gravi sarebbero i seguenti:
- Una volta rubate, le caratteristiche biometriche potrebbero essere utilizzate per molto tempo poiché le caratteristiche fisiche quali il viso o le punte delle dita non possono essere cambiate.
- La gestione della cifratura nel BAC è insufficiente. Ognuno in possesso del documento potrebbe copiare, salvare oppure utilizzare la chiave per accedere al chip RFID (Radio Frequency Identification, identificazione per mezzo di segnali radio).
- La comunicazione tra il lettore e il chip RFID potrebbe essere intercettata e il sistema BAC essere attaccato da hacker secondo il metodo di “forza bruta” (“Brute-force”). Vi sarebbe quindi il rischio di una sorveglianza automatizzata (“tracking”) di persone,
che portano con sé un documento. Questi sistemi di protezione elogiati come inviolabili non sarebbero invece immuni contro la pirateria informatica (JU).
- Già in passato è stato possibile copiare con successo i chip RFID.
- La leggibilità a distanza dei chip RFID potrebbe essere utilizzata per scopi terroristici (ad es. per azionare bombe che esplodono quando si avvicina il titolare del documento).