Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 19 pagine

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4 Adozione dello sviluppo dell’acquis di Schengen

Ad eccezione del Cantone BL e dell’organizzazione BBA, i partecipanti alla consultazione approvano sostanzialmente le modifiche nel diritto in materia di documenti d’identità e di stranieri collegate allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Due Cantoni (GL, SO) e il partito dell’UDC rilevano che la Gran Bretagna e l’Irlanda non partecipano al Regolamento CE. Due Cantoni (FR, AI) e due organizzazioni (CP, ASM) considerano che vista l’adozione dello sviluppo dell’acquis di Schengen lo spazio di manovra della Svizzera è molto ristretto. L’idea di non adottare il Regolamento CE è puramente teorica.

Tre Cantoni (FR, SH, VD), due associazioni (economiesuisse, UPS) e due organizzazioni (CP, CRS) fanno notare che da una mancata adozione dello sviluppo dell’acquis di Schengen conseguirebbe l’esclusione della Svizzera dal Visa Waiver Program degli USA, comportando conseguenze negative, in particolare a livello economico. Due Cantoni (SH, VD) ritengono che la mancata adozione dello sviluppo dell’acquis di Schengen potrebbe avere una conseguenza negativa come il ritardo nella trasposizione, l’impossibilità di trasposizione oppure la risoluzione dell’acquis di Schengen.

Un partito (UDC) critica l’insufficiente attività informativa del Consiglio federale prima delle votazioni su Schengen e Dublino e la mancata trasparenza riguardo alle conseguenze collegate all’adesione. Inoltre ritiene che la Svizzera venga obbligata a introdurre i documenti d’identità biometrici nonostante l’Irlanda e la Gran Bretagna siano eccettuate da un tale obbligo d’introduzione.

Un’organizzazione (BBA) afferma che il Regolamento CE viola il diritto

all’autodeterminazione in materia di informazione, poiché non lascia alcuna scelta tra un documento d’identità dotato di chip biometrico e uno senza. Inoltre lo stato attuale della tecnologia non permette di garantire la riservatezza dei dati contemplata dall’articolo 1 capoverso 2 del Regolamento CE, motivo per cui questa prescrizione equivale a un inganno

dell’opinione pubblica. Pertanto ritiene che la Svizzera non debba adottare il Regolamento CE sui documenti d’identità.

Un Cantone (SH), un partito (PLS), un’associazione (economiesuisse) e tre organizzazioni (OSE, CP, CRS) evidenziano i vantaggi dell’adozione dello sviluppo dell’acquis di Schengen: la libertà di viaggio, e quindi delle agevolazioni economiche, nonché la sicurezza. Secondo l’OSE e il CP la trasposizione dello sviluppo dell’acquis di Schengen non soltanto è auspicabile, bensì indispensabile se si considerano i vantaggi per la Svizzera e gli sviluppi internazionali (Visa Waiver Progam degli USA, raccomandazioni OACI).