Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 19 pagine

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5 Adeguamento della legge sugli stranieri

5.1 In generale

Ad eccezione del Cantone BL e dell’organizzazione BBA i partecipanti alla procedura di consultazione approvano sostanzialmente le modifiche nella legislazione sugli stranieri collegate allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

12 partecipanti sono favorevoli a un’infrastruttura comune da utilizzare per il passaporto svizzero e segnatamente per la registrazione dei dati biometrici nonché per la produzione dei documenti d’identità.

Cinque partecipanti chiedono di ottenere rapidamente delle informazioni dettagliate sulla procedura di rilascio e sugli emolumenti da fissare secondo il principio della neutralità dei costi (secondo 14 partecipanti alla consultazione).

Sei partecipanti ritengono importante che, per la registrazione dei dati e per la produzione dei documenti d’identità, siano rispettate le prescrizioni in materia di protezione dei dati, anche quando questi compiti sono delegati a terzi.

5.2 Procedura di rilascio per i documenti di viaggio per stranieri

5.2.1 Luogo di registrazione dei dati biometrici

Dieci Cantoni (ZH, BE, GL, SO, BL, AI, SG, GR, TI, VS), due associazioni (ACS, UCS) e tre organizzazioni (CDCGP, ASM, FUCP) sono contrari alla creazione di strutture separate per la registrazione di dati biometrici per i documenti di viaggio per stranieri, poiché il volume di produzione annuale di tali documenti sarà relativamente basso. Invece sono favorevoli a un impiego molteplice e sostenibile dell’infrastruttura da apprestare in vista dell’introduzione del passaporto svizzero biometrico, dal momento che la sua creazione causa ai Cantoni degli elevati costi d’investimento.

In questo contesto sette Cantoni (AI, GR, OW, SO, SG, VS, ZG) ritengono che anche la registrazione dei dati biometrici nei documenti di viaggio per stranieri vada effettuata negli uffici cantonali dei passaporti.

Tre Cantoni (BE, SO, TI) e un’organizzazione (CDCGP) ritengono indispensabile dal punto di vista organizzativo e finanziario, istituire o ampliare dei centri regionali di registrazione gestiti in comune. Il Cantone SG invece parte dal presupposto che con l’introduzione del passaporto svizzero biometrico su tutto il territorio nazionale non occorreranno più centri regionali di registrazione, poiché da quel momento la maggior parte dei Cantoni gestirà già il proprio centro di registrazione per dati biometrici.

Secondo un’organizzazione (CP) la registrazione dei dati biometrici in centri regionali meriterebbe almeno di essere esaminata.

5.2.2 Momento della registrazione dei dati biometrici

Cinque Cantoni (BE, GR, ZG, ZH, TI) e due organizzazioni (CDCGP, ASM) auspicano che le disposizioni esecutive della LStr comprendano una regolamentazione esplicita che permetta di escludere la possibilità di registrare dei dati biometrici prima della decisione sul diritto di un richiedente straniero a un documento d’identità. Il Cantone AG si augura per lo meno che si esamini se ha senso registrare tali dati prima che l’Ufficio federale della migrazione abbia deciso se vi è diritto al documento d’identità o meno.