Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 19 pagine

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6 Modifica della legge sui documenti d’identità

6.1 In generale

Ad eccezione del Cantone BL e dell’organizzazione BBA i partecipanti alla consultazione approvano sostanzialmente le modifiche nella legge sui documenti d’identità correlate allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Un Cantone (AR) e un’organizzazione (M.Prix) rinunciano a esprimere un parere concreto, tuttavia fanno osservazioni sui costi (v. cap. 6.7).

Secondo un Cantone (SH) il presente disegno è la continuazione logica dell’attuale fase pilota.

Un Cantone (GE) è convinto che, considerati gli sforzi internazionali per elaborare documenti di viaggio sicuri, sia legittimo introdurre rapidamente i documenti biometrici.

Quattro Cantoni (ZH, BE, LU, TG), un partito (PLR) e un’organizzazione (M.Prix) rimandano ai propri pareri espressi in occasione della procedura di consultazione sull’introduzione del passaporto biometrico (29 giungo – 30 settembre 2005). L’organizzazione ASM si esprime soltanto sulle modifiche nella legge sugli stranieri.

Un Cantone (BL) non approva l’avamprogetto di revisione della legge sui documenti

d’identità, affermando che non sono state analizzate in dettaglio le critiche fondate sollevate durante la consultazione sull’introduzione del passaporto biometrico del 2005. Inoltre si interpella sul senso di una procedura di consultazione se in seguito i pareri espressi non sono esaminati. Osserva anche che le proposte della precedente consultazione sono state ripresentate sotto nuove vesti ma con gli stessi contenuti. Il Cantone BL si dice sorpreso che delle disposizioni identiche a quelle per il progetto pilota del 2005, siano ora proposte anche per l’introduzione definitiva. Rimanda alle osservazioni fatte nella consultazione del 2005, quando l’approvazione dell’avamprogetto era corredata di riserve: aveva affermato che le modifiche della legge sui documenti d’identità non costituiscono una base sufficientemente solida per l’introduzione definitiva dei passaporti biometrici e aveva chiesto ulteriori disposizioni soprattutto nel settore della protezione dei dati.

Approva sostanzialmente le modifiche della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, ma appone una riserva secondo cui occorrono diverse precisazioni per motivi legati ai diritti individuali e alla sfera privata.

Un’organizzazione (BBA) è tuttora completamente contraria all’introduzione dei passaporti biometrici, poiché ritiene che molte questioni fondamentali non siano ancora state affrontate, soprattutto nei settori della tecnologia e della protezione dei dati. Se i documenti d’identità biometrici verranno introdotti ugualmente, BBA giudica indispensabile rispettare rigorosamente il principio secondo cui l’accesso ai dati biometrici presuppone l’esibizione del documento.

6.2 Procedura di rilascio del passaporto svizzero e dei documenti di viaggio per stranieri

6.2.1 Registrazione di dati biometrici – procedura e necessità di cooperare tra le autorità coinvolte

Un Cantone (VS) afferma che nei centri di registrazione per i passaporti biometrici potrebbe essere possibile registrare anche i dati biometrici di stranieri senza causare particolari costi supplementari.