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Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 12 pagine
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748.0 Navigazione aerea
l’esercente dell’aeroporto dispone di ricavare guadagni da altre attività commerciali che non riguardano quelle necessarie per l’esercizio.
6 Le tasse aeroportuali necessitano dell’approvazione dell’Ufficio federale.
Art. 39a (nuovo) 12. Coordinamento delle bande orarie
1 Il Consiglio federale disciplina il coordinamento delle bande orarie (slots) negli aeroporti. A tal fine si attiene agli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.
2 L’Ufficio federale designa l’organo competente per il coordinamento delle bande orarie. Può delegare a privati il coordinamento delle bande orarie.
Art. 41 cpv. 1 e 1bis
1 Per costruire e per modificare un ostacolo alla navigazione aerea occorre un’autorizzazione.
1bis Il Consiglio federale può emanare disposizioni per sopprimere questo tipo di ostacoli oppure per impedire che ne sorgano di nuovi e per adeguare la situazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea.
Art. 42 IV. Restrizione della proprietà fondiaria a. In generale
1 Il Consiglio federale può prescrivere che in un determinato raggio attorno ad aeroporti o impianti del servizio di sicurezza aerea oppure a una determinata distanza dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli solo a condizione che questi non pregiudichino la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza).
2 Il Consiglio federale può prescrivere zone di sicurezza su territorio svizzero anche per aeroporti, impianti del servizio di sicurezza aerea o vie aeree situati all’estero.
3 Ogni esercente di aeroporto in Svizzera elabora un piano delle zone di sicurezza. Quest’ultimo contiene l’estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore dell’aeroporto. L'esercente dell’aeroporto sente i Governi dei Cantoni interessati e l'Ufficio federale.
4 Per gli aeroporti all’estero è applicabile per analogia il capoverso 3; al posto dell’aeroporto agisce l’Ufficio federale.
Art. 43 cpv. 1, 3 e 4
1 I piani delle zone di sicurezza sono depositati pubblicamente nei Comuni, con un termine di opposizione di 30 giorni, dall’esercente