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Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 12 pagine
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LF sulla navigazione aerea 748.0
dell’aeroporto se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero e dall’Ufficio federale se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato all’estero, di un impianto del servizio di sicurezza o di una via aerea. Senza l’autorizzazione del depositante, dal momento del deposito non può più essere presa, in merito al fondo sottoposto a restrizione, nessuna decisione contraria al piano delle zone di sicurezza.
3 Il Dipartimento decide in merito alle opposizioni e approva i piani delle zone di sicurezza sottopostigli dagli esercenti d’aeroporto o dall’Ufficio federale.
4 Il piano delle zone di sicurezza approvato diviene vincolante con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.
Art. 44 cpv. 1-3
1 La restrizione della proprietà fondiaria mediante un piano delle zone di sicurezza dà diritto a indennizzo se, negli effetti, equivale a un’espropriazione.
2 Il sorgere del diritto e il calcolo dell’indennizzo sono stabiliti dalle condizioni esistenti all’atto della pubblicazione del piano delle zone di sicurezza nel Foglio ufficiale cantonale.
3 L’interessato deve far valere le proprie pretese durate i cinque anni consecutivi alla pubblicazione del piano delle zone di sicurezza:
a. presso l’esercente dell’aeroporto, se il piano delle zone di sicurezza è stabilito in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero;
b. presso l’Ufficio federale, se il piano delle zone di sicurezza è stabilito in favore di un aeroporto situato all’estero, di un impianto del servizio di sicurezza aerea o di una via aerea.
Art. 46
Abrogato
Art. 48 4. Confederazione
1 La Confederazione assume le spese:
a. di soppressione o adeguamento degli ostacoli alla navigazione aerea già esistenti in Svizzera al di fuori del perimetro di un aerodromo o di un aerodromo all’estero;
b. di indennizzo per le restrizioni alla proprietà fondiaria in Svizzera a favore di un aerodromo oppure di un impianto di sicurezza aerea all’estero.
2 Sono fatti salvi gli articoli 45-47.