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Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 12 pagine
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LF sulla navigazione aerea 748.0
d. procedimenti e sanzioni amministrativi e penali secondo la presente legge.
3 I dati trattati possono provenire da persone attive per:
a. compagnie di volo svizzere;
b. compagnie di volo estere che esercitano la navigazione aerea in Svizzera;
c. imprese di costruzione;
d. imprese di manutenzione;
e. gestori di impianti e infrastrutture;
f. fornitori di servizi di sicurezza aerea.
4 Per migliorare la sicurezza della navigazione aerea i servizi di sicurezza aerea civile e militare possono registrare conversazioni e rumori di fondo in ambienti destinati al traffico aereo. Il Consiglio federale disciplina le responsabilità per la raccolta dei dati, la procedura di valutazione, i destinatari dei dati, la durata di conservazione e le misure tecniche e organizzative di protezione.
5 Per l’esecuzione dei loro compiti legali gli organi che trattano i dati possono trasmettere dati personali alle autorità svizzere o estere incaricate di compiti analoghi, inclusi i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità, se dette autorità e organizzazioni garantiscono un’adeguata protezione dei dati trasmessi.
Art. 107b (nuovo) 2. Diritti di accessi
1 I dati personali raccolti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 52 segg.) sono pubblici e possono essere resi accessibili mediante procedura di richiamo.
2 La Commissione sugli infortuni aeronautici ha accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati personali delle persone attive nella navigazione aerea civile.
Art. 108a (nuovo) IVa. Requisiti fondamentali relativi alla sicurezza
del traffico aereo
1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo. A tal fine si attiene agli accordi internazionali che vincolano la Svizzera e tiene conto dello stato della tecnica riconosciuto a livello internazionale e della sostenibilità economica.
2 Il Consiglio federale può designare norme tecniche il cui adempimento permette di presumere che i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza sono soddisfatti.