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Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 12 pagine
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748.0 Navigazione aerea
Art. 3b Frase introduttiva e lett. d-g
L’Ufficio federale può concludere con autorità aeronautiche estere o enti internazionali accordi concernenti la collaborazione amministrativa e tecnica, segnatamente in materia di:
d. vigilanza sulla costruzione, la navigabilità e la manutenzione di aeromobili, in particolare sulla delega di singoli settori o poteri di vigilanza all’autorità aeronautica estera o agli enti internazionali;
e. simulatori di volo e altri apparecchi elettronici per l’addestramento;
f. formazione professionale e abilitazione del personale aeronautico, nonché la relativa vigilanza;
g. trattamento e scambio di dati aeronautici.
Art. 4 cpv. 1
1 L’Ufficio federale può delegare singoli settori o competenze di vigilanza alle direzioni degli aerodromi e, previo loro accordo, ai Cantoni, ai Comuni oppure a organizzazioni o singole persone appropriate.
Art. 5 e 6 cpv. 2
Abrogati
Art. 6b (nuovo) 6. Emolumenti e tasse di vigilanza
1 Per i servizi e le decisioni l’Ufficio federale riscuote emolumenti.
2 L'Ufficio federale riscuote dalle imprese soggette alla vigilanza una tassa annuale di vigilanza a copertura del 40-60 per cento dei costi di vigilanza.
3 La tassa di vigilanza si compone di una tassa di base e di una tassa variabile.
4 La tassa di base copre i costi di vigilanza generati regolarmente da tutte le imprese assoggettate indipendentemente dalla loro grandezza e dal loro tipo di attività.
5 La tassa variabile è calcolata:
a. per gli aerodromi e per i fornitori di servizi di sicurezza aerea, in ragione del numero di movimenti di volo;
b. per le imprese di trasporti aerei, in ragione del numero di passeggeri e della quantità di merce trasportata;
c. per le imprese di costruzione, di manutenzione e per le scuole di volo, in ragione del ricavo lordo.