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Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 12 pagine
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748.0 Navigazione aerea
4 La Commissione informa la popolazione sulle sue attività e presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sulla sua attività.
Art. 26a cpv. 2
2 Se entro dieci anni dalla presentazione del rapporto finale emergono fatti nuovi ed essenziali, la Commissione riapre la procedura, d’ufficio o su richiesta.
Art. 26b cpv. 1, 3 e 4
1 Il Consiglio federale disciplina la procedura d’inchiesta.
3 È inoltre applicabile il Codice di procedura penale del 5 ottobre 20074, sempre che talune peculiarità della procedura d’inchiesta non esigano deroghe.
4Abrogato
Art. 26c cpv. 4
4 I costi della Commissione sono assunti dalla Confederazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 26d (nuovo) h. Personale
La direzione e i collaboratori sottostanno alla legislazione sul personale federale e sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.
Art. 27 cpv. 2 lett. a e cpv. 3
2 L’autorizzazione è rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l’impresa:
a. dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera e dei necessari diritti d’uso per l’aerodromo previsto quale ubicazione dell'esercizio;
3 L’autorizzazione può essere modificata o revocata.
Art. 29 cpv. 1bis (nuovo) e 4
1bis L’Ufficio federale può delegare a esercenti di aerodromi, con il loro consenso, la competenza di rilasciare singole autorizzazioni in casi di urgenza.
4 L’autorizzazione può essere modificata o revocata.
4 RS … (FF 2007 6327)